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Ordinanza — n. 15306/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the joint withdrawal of the appeal by both the Municipality of Soave and the opposing health authority. Although the Municipality initially argued for the nullity of the lower court's decision regarding tax penalties and exemptions, the opposing party also filed a counter-appeal contesting the application of specific tax reduction rules. The court ruled that the proceedings terminated because the defendants formally accepted the settlement, thereby eliminating the need for a final judgment on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings, and the special contribution for the losing party does not apply in such consensual settlements.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinction of proceedings tax dispute settlement contribution unificato waiver Cassation procedure inesigibile malgrado lesioni salute contenzioso dell'assicurazione invalidità sovrassicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
In data 29 settembre 202 3 il difensore del ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori della controparte.In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 13, comma 3, d.l.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 13, comma 3, d.l.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art.
art. 391 cod. proc. civ
In data 29 settembre 202 3 il difensore del ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori della controparte.In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso 9 857 / 20 20 propost i da: Comune di Soave (VR) (C.F.: 00646030239 ) , ivi ubicato, alla Via G. Camuzzoni n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Tebaldi Gaetano, rappresentato e difeso, come da procura speciale acclusa al ricorso e verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2020, n. 13, dagli Avv.tiGiuseppe Cappiotti (C. F .: CPP GPP 40B17L781G) del Foro di Verona e con studio in Verona, alla Via Giardino Giusti n. 11, eAndrea Manzi (C.F. : MNZNDR64T26I804V ) del Foro di Roma, presso lo studio del quale, in Roma alla Via Alber ico II n. 33 , elegge domicilio; -ricorrente - contro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (C.F.e P.IVA: 02573090236), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott.

Pietro Girardi, nato a Avviso accertamento IMU – Rinuncia ricorso Milazzo (ME) il 26.10.1965 (C.F.: G RRPTR65R26F206A) , con sede in Verona, alla Via Valverde n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzeo e Luigi Contri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,in Roma alla V ia E. Manfredi n. 5 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 66 4 /09/ 201 9 emessa dalla CTR Veneto in data 03/09/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Azienda Ulss n. 20 di Verona proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona avverso un avviso di accertamento I.C.I. relativo all’anno di imposta 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione del 50% dell’imposta e la non applicabilità delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3. Sugli appelli principale del Comune di Soave ed incidentale della contribuente (medio tempore trasformatasi in Azienda Ulss n. 9 Scaligera), la Commissione Tributaria Regionale Veneto rigettava i gravami, rilevando, quanto al primo, che risultava pacifico che il corpo di edificio costituente l’ex ospedale fosse, negli anni in contestazione, inagibile e/o inabitabile e, comunque, non utilizzato e che sussistevano condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative, e, quanto al secondo, che, per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di I.C.I., era necessaria una utilizzazione diretta ed immediata dell’immobile per l’assolvimento delle finalità istituzionali.

4. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione il Comune di Soave sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

5. Con ordinanza interlocutoria del 7.3.2023 il Collegio, preso atto che con nota del 24 gennaio del 2023 i difensori di entrambe le parti avevano rappresentato che medio tempore erano intervenute trattative per la definizione complessiva del contenzioso in essere tra le stesse, rinviava, su istanza congiunta, la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire il perfezionamento delle trattative di bonario componimento pendenti. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli “artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente “la decisione emessa dai giudici di primo grado”, ritenendola “completa, logica, articolata, in perfetta sintonia con i dati normativi”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile la riduzione I.M.U. di cui al citato art. 13 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. disapplicato, relativamente alle annualità 2009 e 2010, le sanzioni, ravvisando “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata dell’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di esenzione dal tributo I.M.U. relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.

5. In data 29 settembre 202 3 il difensore del ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori della controparte.In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti. Non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della su a declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa per intero tra le parti le spese di