Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Immobiliux Srl in Liquidation, filed a decree against the Revenue Agency, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23170/2023 R.G. proposto da : IMMOBILUX SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA S.T GAETANO CORRADO 29, presso lo studio dell’avvocato REPPUCCI TEODORO (RPPTDR72B21A509U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUCCELLA ALFREDO (BCCLRD77H06F839D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2319/2023depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 25 marzo 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a deb