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Ordinanza — n. 15304/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's formal withdrawal and full payment of assessed debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the taxpayer formally withdrew the lawsuit. The taxpayer had previously adhered to the 'rottamazione-bis' scheme, paying the full tax debt and related penalties. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary given the complete settlement of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 1 d.l. n. 149/2017: When a taxpayer formally withdraws an appeal and has fully paid the assessed tax debt under a specific settlement scheme, the proceedings are extinguished without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal rottamazione bis scheme extinction of proceedings full tax payment Cassation dismissal assistenza amministrativa fiscale internazionale sussidio per le spese d'esercizio assistenza giudiziaria in materia civile

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
considerato che: il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod.
Art. 1 d.l. n. 149 del 2017
rottamazione-bis di cui all’art. 1 d.l. n. 149 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n.
art. 390 cod. proc. civ
considerato che: il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.,debitamente sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5501/2015R.G. proposto da: FAROSPED-SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI BENEDETTI MASSIMO E BARTOLOZZI ROBERTO S.N.C., elettivamentedomiciliata in Roma, Via Crescenzio, 2, presso l’Avv . Guglielmo Fransoni che la rappresenta e difendeunitamente all’Avv. Pasquale Russo, –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persone del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCAN A , sezione staccata di Livorno,n. 1 351 / 2014 , depositata il 04 / 07 /201 4 ; STUDI DI SETTORE AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Farosped - Spedizioni Internazionali di Benedetti Massimo e Bartolozzi Roberto s.n.c. (prima costituita nelle forme della s.r.l.) ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Livorno che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi accertatimediante l’applicazione dello studio di settore.

L’Ufficio rilevava uno scostamento dei ricavi, dichiarati in misura pari ad euro 509.695,00, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore SG73B, in misura pari ad euro 549.878,00, previa riconduzione dell’attività di impresa a quella di cui al cluster 1. Riteneva in proposito che la contribuente avesse erroneamente ricondotto in dichiarazione i propri ricavi a quelli di imprese di recapito, prevalentemente di colli, in ambito extraurbano, mentre l’attività andava piuttosto ricondotta a quella degli operatori doganali di piccole dimensioni.

2. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

3. Il 24 aprile 2024 la società contribuente ha depositato istanza, sottoscritta anche dal rappresentante legale, con la quale ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. Ha precisato diaver aderito alla c.d. rottamazione-bis di cui all’art. 1 d.l. n. 149 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, con riferimento alle cartelle Cons. est. Rosanna Angarano 3 emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato e di ave r pagato quanto dovuto. considerato che: il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.,debitamente sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La dichiarazione è corredata da documenti provanti l’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della c.d. rottamazione bis delle cartelle emesse a seguito dell’avviso di accertamento impugnato. Di conseguenza,stante, per altro, l’espressa rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Le speserestano a carico delle parti che le hanno anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

La Co