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Ordinanza — n. 15273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming NATO pension exemption applies to deferred retirement payments. Exemption strictly limited to active employment income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Arcangelo Simi's appeal against the Regional Tax Commission's decision to tax his NATO pension. Simi argued that deferred payments received after employment ended should qualify for an exemption reserved for active workers, while the tax authority maintained the exemption applies only during the employment relationship. The court ruled that fiscal exemptions are strictly interpreted and do not extend to pension-like payments derived from past labor, even if labeled as deferred remuneration.

Regesto Legislator

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Art. 8, lett. c) del D.P.R. n. 2083 del 1962; Art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986: The exemption for foreign employment income applies strictly to emoluments received during the active employment relationship and does not extend to pension-like deferred payments received after termination.

Parole chiave

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IRPEF taxation NATO pension deferred remuneration fiscal exemption strict interpretation tax liability employment status divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 8, lett. c) del D.P.R. n. 2083 del 1962
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 8, lett.
Art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986
2083 del 1962, e dell’art. 49 del Dpr n.
Art. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale
1126 del 10 novembre 1954), il cui art. 19 utilizza i termini "salaries and emoluments", come pure dall'art.
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 16098 del 18/8/2004
Cass. Sez. U., n. 974 del 1/2/1997
Cass. sez. V, 15.1.2019
Queste le condivisibili affermazioni rese da Cass. sez. V, 15.1.2019, così massimata: “In tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O.
Cass. sez. V, 14.10.2021, n. 27965
Cass. sez. V, 14.10.2021, n. 27965).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Simi Arcangelo, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Tullio Elefante, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Cardinal De Luca n. 10 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 5530, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30.9.2014, e pubblicata il 22.10.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Simi Arcangelo, già dipendente civile a “statuto internazionale” della Nato, l’avviso di accertamento n. RCE050601449/2008 con il quale accertava, ai fini O GGETTO : Irpef 2005 - Pensione erogata dalla Nato -Imponibilità. Irpef ed in relazione all’anno 2005, il maggior reddito imponibile di Euro 53.736,00, corrispondente agli importi ricevuti a titolo di pensione dall’Organizzazione Internazionale.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando la natura di retribuzione differita delle somme ricevute e la non imponibilità di quanto percepito dalla Nato anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La CTP riteneva che l’esenzione dall’imposizione fosse applicabile soltanto in costanza del rapporto di lavoro, e pertanto rigettava il ricorso.

3. Arcangelo Simi spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione adottata dai primi giudici.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione pronunciata dal giudice del gravame, affidandosi ad un unico articolato strumento d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 8, lett. c), del Dpr n. 2083 del 1962, e dell’art. 49 del Dpr n. 917 del 1986, nonché degli artt. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che le somme versate al ricorrente debbano essere qualificate come una pensione, e siano perciò imponibili.

2. Evidenzia Arcangelo Simi che gli importi per cui è causa gli sono stati corrisposti dalla Nato, suo datore di lavoro, ente non italiano e non previdenziale, quale retribuzione differita, dipendendo dall’erogazione di somme accantonate durante il rapporto di lavoro attivo, anche in considerazione dei vincoli perduranti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro attivo. Sottolinea il ricorrente che le retribuzioni corrisposte dalla Nato, anche per le prestazioni di lavoro fornite in Italia, sono esenti da imposizione. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro attivo, il dipendente dell’Organizzazione internazionale rimane sottoposto al controllo ed al potere disciplinare del datore di lavoro, che può sanzionarlo per la violazione dei suoi perduranti obblighi, fino a negargli la corresponsione della retribuzione differita.

La CTR, in ogni caso, ha mancato “di pronunciarsi sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento di quiescenza NATO percepito dal contribuente, trascurando in questo modo di sviluppare un punto cruciale per la decisione della controversia” (ric., p. 14). “Il trattamento di quiescenza … rappresenta il corrispettivo del perdurante vincolo di soggezione del dipendente al potere datoriale” (ric., p. 15). 2.1. La CTR rileva che, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del Dpr n. 2083 del 1962, i dipendenti dei Quartieri Generali Interalleati “sono esenti da imposizione sui redditi derivanti dagli stipendi e dagli emolumenti ….

Il Collegio ritiene che non sia dubitabile che la previsione … si riferisca esclusivamente al trattamento corrisposto al personale civile considerato in servizio, e che non possa essere estesa al trattamento pensionistico, pur se al medesimo venga riconosciuta natura di retribuzione differita … la specialità del rapporto … si giustifica nel corso del rapporto d’impiego, mentre, una volta che tale rapporto sia cessato … i redditi percepiti in Italia, e tra questi anche quelli da pensione, sono assoggettati al prelievo fiscale”, come affermato anche dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 285/E del 16.12.2009 e dal Regolamento Pensionistico delle c.d.

‘Organizzazioni Coordinate’, tra le quali rientra la NATO … all’art. 42 … le pensioni erogate dalle citate organizzazioni sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso” (sent. CTR, p. 3). 2.2. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto modo di esaminare la questione dibattuta in questo giudizio ed ha raggiunto un orientamento che può ben essere riprodotto, poiché gli argomenti proposti dal ricorrente non inducono a rivederlo.

Si è infatti osservato che l'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di "redditi derivanti da stipendi ed emolumenti" e che essi siano corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali". La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo.

Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle Organizzazioni Internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera. 2.2.1. A supporto della interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria soccorre il Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate", tra le quali rientra la N.A.T.O., ed in particolare la disciplina dettata dall'art. 42 di detto Regolamento ("Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale"), laddove si prevede, al comma 1, che "la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese" (comma 1), ossia sono assoggettate ad imposizione nello Stato di appartenenza in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso. 2.2.2.

Il regolamento sopra richiamato, per quello che attiene al trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., non introduce una disciplina difforme rispetto a quanto già previsto dalle fonti internazionali N.A.T.O. le quali, con riguardo alle esenzioni fiscali, escludono dalla tassazione i soli salari e gli emolumenti, e dunque quelle attribuzioni che sono erogate in costanza del rapporto di lavoro, senza fare mai riferimento al trattamento pensionistico. Ciò si evince, in particolare, dalla lettura dell'Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951 (ratificato con legge n. 1126 del 10 novembre 1954), il cui art. 19 utilizza i termini "salaries and emoluments", come pure dall'art. X della Convenzione di Londra del 1951 (ratificata con legge n. 1335/1955) e dall'art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952 (ratificato con legge del 30/11/1955, n. 1338), nei quali è assente qualsiasi riferimento al termine "pensione". 2.2.3.

La disciplina dettata dalla legge del 1962 non può, ovviamente, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virtù del quale l'importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, considerato che l'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962, si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l'applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualità di "impiegati" e con riguardo esclusivamente agli "stipendi ed emolumenti" percepiti.

Tale conclusione è, d'altro canto, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd. "organizzazioni coordinate" prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della tassazione delle pensioni stesse. 2.2.4. Lo stesso art. 42 del Regolamento parla, inoltre, del calcolo e "dell'importo delle imposte sul reddito per tutti i beneficiari di pensioni che sono contribuenti nel paese interessato" (comma 3), e di "detrazioni e sgravi fiscali" per carichi familiari (comma 4), elementi tutti che evidenziano la esistenza di un regime diverso tra il trattamento economico fiscalmente esente in corso di rapporto, espressamente previsto dal citato art. 8, e quello non esente che trova applicazione esclusivamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, spiegabile solo con l'intento di limitare al massimo ogni forma di soggezione o pressione, diretta o indiretta, degli Stati membri sul singolo dipendente N.A.T.O.

L’interpretazione letterale dell'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire la esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui «i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro», e ciò in quanto «le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate».

L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalità di "omogeneizzare il relativo trattamento tributario", e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente. 2.2.5. Merita peraltro di essere ricordato come le stesse Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di "retribuzione differita", conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perché «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa » (Cass.

Sez. U., n. 974 del 1/2/1997), e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro. Queste le condivisibili affermazioni rese da Cass. sez. V, 15.1.2019, così massimata: “In tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo” (conf.

Cass. sez. V, 14.10.2021, n. 27965). Rimane pertanto anche confermato che non rileva, ai presenti fini, la distinzione tra la natura retributiva (differita) o pensionistica delle somme corrisposte al ricorrente. In conclusione, il ricorso introdotto dal contribuente risulta infondato, e deve perciò essere rigettato.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità. 3.1. Risultano comunque integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Simi Arcangelo. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali