Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the tax court's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Vincenzo Malasomma, had not requested a ruling on the appeal despite the proposal being communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeal renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20684/2023 R.G. proposto da : MALASOMMA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CALAMONERI MAURIZIO (CLMMRZ77S11H224J) rappresentato e difeso dall'avvocato SORRENTINO PAOLO (SRRPLA74R23G812V) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6291/2022depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così dec