Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing the proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant, ACTA SRL, formally withdrew the appeal. The defendant, the Municipality of Asti, did not appear, and the court noted the absence of grounds for applying the additional contribution fee under Article 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002. Consequently, the judgment dismissed the case without costs due to the voluntary abandonment of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a party withdraws an appeal, the proceedings are extinguished and the additional contribution fee does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11945/2020 R.G. proposto da: ACTA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NASCIMBEN CARLO (NSCCRL69T12L840N) e TRIVELLIN MAURO (TRVMRA71T24L840J) -ricorrente- contro COMUNE DI ASTI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 909/2019 depositata il 04/09/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.
RILEVATO CHE Il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte della ricorrente, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Non essendosi costituito il controricorrente, nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6- 1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, 28 maggio 2024. Il Presidente FEDERICO SORRENTINO .