Cassation court dismisses tax appeal due to total sanction remission following taxpayer's death and non-transmission to heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax penalty decision because the tax authority voluntarily remitted all sanctions following the taxpayer's death. The original case involved a fine for undeclared foreign financial assets, which the lower regional commission had partially upheld. The court ruled that the remission extinguished the subject matter of the dispute, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 472/1997; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When tax authorities remit penalties after the taxpayer's death without transmission to heirs, the subject matter of the dispute ceases, barring further cassation appeals.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13541/2016R.G. proposto da: BEDETTI ELDA, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Emanuele Coglitore, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Luigi Ferdinando Berardi, in virtù di procura speciale autenticata in data 4 maggio 2016 dal Notaio dott. Domenico Guastamacchia, n. 253743rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 282 3 /04/2015 , depositata il 16 dicembre 2015;
ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI- IR PEF 2005 - 2006-2007. R.G. N.13541/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del25 gennaio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso; -Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Forlì - Cesena, in data 5 novembre 2011, notificava a Bedetti Elda atto di contestazione n. THFCOL200156/2011, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 236.760,75 per violazione degli obblighi previsti dal d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per le annualità 2005-2006- 2007, non avendo la stessa dichiarato (tramite l’apposito modulo RW) né la detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria d’importo superiore ad € 10.000,00, né i trasferimenti da e verso l’estero che avevano interessato investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.
Tale atto veniva emesso sulla base di tre separati avvisi di accertamento, con i quali venivano accertati, a carico di Bedetti Elda, maggiori redditisulla base di attività finanziere detenute all’estero, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traevaorigine dalle informazioni riguardanti la contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e R.G.
N.13541/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Francia, stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista Falciani, giunta in possesso delle autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC Private Bank di Ginevra per gli anni 2005-2006-2007. Nell’ambito di tali indagini, veniva accertata la disponibilità, da parte della Bedetti, di somme di denaro presso la banca HSBC Private Bank di Ginevra; tali somme, detenute in Svizzera, erano soggette alle norme sul monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990.
2. La contribuenteimpugnava l’atto di irrogazione sanzioni in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale Forlìla quale, con sentenza n. 222/01/2011, pronunciata il 24 ottobre 2011, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , con sentenza n. 2823/04/2015, pronunciata il 24 novembre2015, e depositata in segreteria il 16 dicembre 2015, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la legittimità delle sanzioni applicate, ma nella misura ordinaria, e non nella misura raddoppiata, come invece disposto nell’atto di contestazione, con compensazione integrale delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bedetti Elda, sulla base di cinquemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 5 gennaio R.G. N.13541/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate comunicato che, nelle more del giudizio, la Direzione provinciale II di Forlì- Cesena ha disposto lo sgravio totale delle sanzioni applicate (provvedimento n. 2019S353056), ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, essendo la ricorrente deceduta e non trasmettendosi le sanzioni agli eredi. Spese integralmente compensate. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. P. Q. M. La Corte d