Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15215/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished due to taxpayer's commitment to settle and pay full debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had formally committed to a simplified settlement procedure and agreed to waive the litigation. Although the taxpayer had not yet paid the full amount, the administrative agency failed to oppose the request for termination of the dispute after months of inaction. Consequently, the Supreme Court applied established jurisprudence to dismiss the appeal, ruling that the case must be considered closed once the debtor's commitment to settle is recognized.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 1 lett. d) d.l. n. 119/2018; Art. 6 d.l. n. 193/2016: When a debtor commits to a simplified settlement with a waiver of litigation and the tax authority fails to oppose the termination request, the case is extinguished ex lege.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure waiver of litigation case extinguishment tax dispute termination administrative inaction cassation appeal dismissal debt payment commitment licenza d'importazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 119 del 2018
Con istanza del 14 febbraio 2019, la contribuente chiedeva un rinvio dell’udienza già fissata del 27 marzo 2019, allegando di aver formulato richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.l.
Art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019
Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26540/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro BIAGINI PIERO C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G. PORRO, 8, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO (CRLNLM70L20H501V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO FILIPPO ALESSANDRO (BRNFPP67M07D969M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 401/2015depositata il 13/04/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In data 30 aprile 2012, BIAGINI PIERO C. S.R.L. riceveva la notifica di due avvisi di accertamento e di altrettanti atti di irrogazione di sanzioni in ragione di importazioni di accessori di tubi da saldare avvenute nel 2006 da una società taiwanese, tale NIANG HON PIPE FITTINGS CO. LTD. La contribuente impugnava detti atti, preliminarmente, eccependo la tardività dell’azione accertatrice e, nel merito, rilevando che dal pvc si evinceva che la società taiwanese, in un primo tempo esentata dal dazio antidumping in quanto produttrice della merce, solo in un secondo tempo, nel 2009, a seguito di indagini dell’OLAF, era stata ritenuta tramite per prodotti provenienti dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio; sulla sola base di una lettera della Commissione UE risalente al 2012, l’Agenzia delle dogane aveva assunto che anche le importazioni precedenti provenissero in realtà dalla Cina; non era stato accertato alcun comportamento fraudolento; illegittimamente era stato applicato l’art. 303 TUID, non rientrando l’origine delle merci tra gli elementi legittimanti l’accertamento.

La CTP di La Spezia, con la sentenza n. 73/1/14, respingeva il ricorso. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’eccezione preliminare di tardività dell’azione di accertamento. Proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio con un unico motivo, cui resisteva la contribuente con articolato controricorso. Con istanza del 14 febbraio 2019, la contribuente chiedeva un rinvio dell’udienza già fissata del 27 marzo 2019, allegando di aver formulato richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla l. n. 136 del 2018 (contestualmente prodotta), ma di essere ancora in attesa dell’accettazione.

Pertanto, alla predetta udienza, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, mandando le parti per il deposito di memorie di aggiornamento. Entrambe le parti depositavano documentazione. All’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2022, questa Sezione rendeva ordinanza interlocutoria, con ulteriore rinvio a nuovo ruolo, osservando quanto segue: [D]eve darsi atto della documentazione depositata dalle parti in esito all’ordinanza interlocutoria assunta ad esito dell’udienza del 27 marzo 2019. Con nota del 20 maggio 2019, la contribuente depositava un plico con numerose cartelle, nuovamente l’istanza di definizione ed una “mail” in data 30 novembre 2018 ad ore 16.23 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione […], in cui si dava atto che effettivamente l’istanza era stata presentata in data 29.11.2018 e che la stessa, cui era stata assegnato il numero di protocollo 2018-ADERISC6207959, “risulta[va] recepita” “nel numero massimo di rate concedibili”.

Con nota del 29 maggio 2019, l’Agenzia delle Dogane compendiava una missiva in data 27 maggio 2019 della Direzione Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta, in cui si legge risultare a detta Direzione “che la parte aveva presentato istanza per la definizione agevolata. In riferimento all’ordinanza di cui in oggetto [ossia l’ordinanza interlocutoria di questa Suprema Corte] si comunica quanto segue: per quanto riguarda gli avvisi di rettifica prot. nn. 13073RU e 13083RU del 26/04/2012 le relative partite di ruolo […] risultano parzialmente riscosse”; per quanto riguarda le sanzioni prot. nn. 13074RU e 13085RU del 26/04/2012, iscritte per i 2/3 in base alla sentenza della CTP [di La] Spezia […] risulta[no] parzialmente riscoss[e].

Le partite di cui sopra risultano attive, in quanto contrariamente a quanto stabilito dal giudice di secondo grado […] la parte non ha prestato alcuna garanzia”. Rilevato che dalla superiore documentazione non risulta che la contribuente – in relazione specificamente agli atti oggetto di impugnazione nel presente procedimento – abbia già provveduto all’integrale versamento del dovuto (peraltro non quantificato né riconciliato rispetto alle cartelle da detti atti scaturite ed alle relative partite di ruolo), e tenuto presente che, in forza dell’art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 119 del 2018, l’ultima rata è prevista in scadenza il 30 novembre 2023, deve disporsi rinvio a nuovo ruolo dopo tale data (o anche prima, nel caso di integrale pagamento anticipato). onde consentire alle parti di (dettagliatamente, previa, cioè, esplicitazione di atti impositivi, corrispondenti cartelle, importi e rate) documentare la regolarità dei pagamenti.

Considerato che: Risulta presente agli atti del fascicolo cartaceo una “nota di deposito documenti” nell’interesse della contribuente, recante la firma dell’Avv. Filippo Bruno e la data del 20 maggio 2019, con cui “si riepilogano e riconciliano le cartelle di pagamento prodotte, la richiesta di definizione agevolata delle stesse e gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi […]”. Orbene, a fronte dell’impegno assunto dalla contribuente, in sede di presentazione dell’istanza di definizione, a rinunciare al giudizio; delle complessive produzioni della medesima, tra cui in particolare la suddetta nota, e dell’espresso invito diretto anche all’Agenzia, come da ordinanza interlocutoria dell’11 ottobre 2022, ad assumere documentata posizione sugli esiti dell’istanza di definizione, l’Agenzia, trascorsi ormai svariati mesi dalla scadenza dell’ultima rata prevista, non ha formalizzato opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere sollecitata dalla contribuente.

Alla luce di quanto precede, trova applicazione, “mutatis mutandis”, l’insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ‘ex lege’, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” [Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018 (Rv. 650607 - 01);

Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019 (Rv. 653828 -01)]. In conseguenza di quanto precede, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto. Le peculiari modalità di svolgimento della controversia gius