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Ordinanza — n. 15211/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural complaint but allows appeal on merits due to missing accounting books.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the procedural argument regarding omitted pronouncements on the taxpayer's accounting records. However, it found the appeal on merits valid because the taxpayer failed to submit the ordinary accounting books required to prove the absence of other tax benefits. Consequently, the appellate court's reliance solely on the technical report was deemed insufficient, leading to the cassation of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 57 comma 2 d.lgs. 546/1992: A second-instance judgment is void if it omits a ruling on a decisive exception, or if it fails to consider new legal defenses that do not alter the factual basis of the claim.

Parole chiave

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omitted pronouncement tax appeal procedure accounting books requirement new legal defense tax benefit compatibility detrazioni e rimborsi sgravio fiscale successivo esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 38 DPR 602/1973
Art. 2697 c.c.
Art. 6 l. 388/2000
Art. 57 comma 2 d.lgs. 546/1992
Infatti, in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 5583/2011
Cass. III, n. 24953/2020
Cass. T, n. 11284/2023
Cass. T, n. 11284/2023, ma già Cass.V, n.
Cass. V, n. 15026/2014
Cass. V, n. 23587/2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5350/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ERAMO PAOLO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall'avvocato LUCCI MARIO GIOVANNI (LCCMGV61H24A515A) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 1064/2016 depositata il15/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Con istanza presentata nel dicembre 2014, la società contribuente Eramo Paolo srl chiedeva il rimborso per il credito Ires maturato nell'anno d'imposta 2011, in considerazione del contributo accordato in base alla legge numero 388/2000, cosiddetta “Tremonti Ambiente”, per aver realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone della propria sede operativa. Precisava di non aver operato la necessaria variazione in diminuzione della base imponibile al fine di conseguire la prevista detassazione dellarelativa quota di reddito nell'anno di imposta di competenza e, pertanto, agiva onde ottenere il rimborso di quanto corrisposto in eccesso.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente. Avverso la sentenza d’appello ricorre il Patrono erariale affidandosi a due mezzi cassatori cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 stesso codice. Nella sostanza, si lamenta non essere stata fatta pronuncia sull'eccezione sollevata dall'Ufficio secondo cui la società avrebbe dovuto esibire la contabilità ordinaria istituita per l'annualità 2011 al fine di poter fruire del beneficio di cui richiede l'applicazione.

Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, giudice del fatto processuale, questa Corte riconosce che nel secondo capoverso della sentenza in scrutinio viene esposta la doglianza già rappresentata in primo grado, tesa a dimostrare che nessuna maggiore Ires è stata pagata nel 2011 di cui vien qui chiesto il rimborso. Sennonché, nel terzultimo capoverso della sentenza in scrutinio si evidenzia come il collegio di secondo grado riconosca la sufficienza della perizia giurata ai fini della tempestività della realizzazione dell'impianto e del relativo costo che avrebbe potuto essere portato a detassazione.

Si deve ricordare che non incorre nel vizio di omissione di pronuncia la sentenza che abbia una motivazione incompatibile con un capo di questione, dovendosi ritenere implicitamente rigettata la relativa domanda. Ed infatti non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Altresì, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass.

III, n. 24953/2020). Con il secondo motivo si prospetta censura in relazione all'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge numero 388 del 2000. Nella sostanza si lamenta che il collegio di secondo grado non abbia accolto l'eccezione giuridica in forza della quale le società che svolgono investimenti ambientali sono tenute a rappresentarli nel bilancio di esercizio, annotazione non adempiuta dalla società contribuente che avrebbe dovuto comportare la decadenza dal credito.

La doglianza è fondata e merita accoglimento. Infatti, in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"; conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un'eccezione "in senso improprio", ammissibile in quanto mera contestazione delle censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d'indagine (Cfr.

Cass. T, n. 11284/2023, ma già Cass.V, n. 15026/2014; n. 23587/2016). La società contribuente ha esibito solo la perizia che, correttamente, indica le somme investite, ma non risulta aver esibito le scritture contabili da cui si possa accertare se abbia beneficiato di altre agevolazioni, compatibili o meno con la misura di favore qui in esame, né la C.t.r. chiarisce se abbia fornito la prova dell’effettivo versamento delle somme chieste a rimborso, contestato dall’amministrazione finanziaria. Erra quindi la commissione d’appello nel ritenere sufficiente - ad ogni fine - la più volte menzionata perizia giurata del tecnico di parte.

In definitiva, il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si confronti con gli enunciati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per l’Abruzzo – L’Aquila, in