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Ordinanza — n. 15194/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the contested judgment copy as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15194/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the contested judgment was not deposited with the registry. The appellant argued for nullity and violation of tax laws regarding fictitious invoices, but the court found the procedural prerequisite of submitting a certified copy of the lower court's decision was missing. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to deposit a certified copy of the contested judgment, which is a mandatory condition for admissibility.

Parole chiave

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cassation admissibility missing judgment copy tax appeal procedure procedural nullity art 369 cpc fatture fittizie indagine su reati finanziari inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Non è, dunque, integrato il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997
Art. 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697, 2727 e 2729 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.685/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro EDILCAMP S.A.S. DI CAPALBO C., elettivamente domiciliatain COSENZA NICOLA PARISIO N. 5, presso lo studio dell’avvocato MAURO MICHELE (MRAMHL77C10H490D) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAPALBO MARIA CONCETTA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1839/2022depositata il 03/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Nei confronti della Edilcamp s.a.s. di Capalbo C. e della socia Maria Concetta Capalbo venivano emessi due avvisi di accertamento con riferimento all’anno di imposta 2009. Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Corigliano Calabro, conclusasi con un pvc del 9 aprile 2016. Nella prospettazione erariale la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta Fortino Giuseppe e dalla GF Service s.r.l.

La CTP di Cosenza accoglieva con separate sentenze i ricorsi avanzati avverso i due avvisi. Si evidenzia nel medesimo ricorso che gli appelli separatamente proposti dall’erario venivano riuniti e rigettati. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi. La parte contribuentesi è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986 e 14 d.P.R. n. 600 del 1973, 5 D.Lgs. n. 446 del 1997, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3. Il ricorso è improcedibile. Tra gli atti depositati dall’Agenzia ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata. Non è, dunque, integrato il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile, compensando le spe