Cassation court allows tax agency appeal, ruling failure to notify ENEA causes loss of energy tax benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax court's decision, overturning the taxpayer's claim for an energy tax deduction. The court held that the taxpayer's failure to notify the ENEA of energy renovation expenses was a fatal defect causing the loss of the fiscal benefit. Consequently, the original judgment favoring the taxpayer was annulled, and the tax debt was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 344-349, L. 296/2006; Art. 4 D.M. 19/02/2007: The omission of the mandatory prior notification to ENEA regarding energy renovation expenses constitutes a statutory ground for forfeiture of the tax benefit, as such communication is essential to prevent fraud and ensure environmental compliance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20697/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro JACCHIA DANIELE EDOARDO UMBERTO, elettivamente domiciliato in Vicenza Ponte San Michele, presso lo studio dell’avvocato CORRA' FRANCESCO (CRRFNC70B26B563O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 655/2021depositata il 06/05/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con l’originario ricorso Daniele Jacchia e Giorgia Colla, successivamente deceduta, adivano la CTP di Parma per ottenere l’annullamento della cartella di pagamento loro notificata ai fini del recupero di importi Irpef, adducendo che le somme pretese costituivano un ammontare detraibile in virtù della normativa in tema di risparmio energetico, ancorché non fosse stata inviata la comunicazione dell’acquisto dei frigoriferi all’ENEA.
La CTP di Parma accoglieva il ricorso. La CTR ha rigettato il successivo appello erariale. Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 349, L. n. 296 del 2006, ratione temporis applicabile, nonché dell’art. 4 D.M. Economie e Finanze del 19 febbraio 2007, come integrato dal D.M. MEF del 7 aprile 2008, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR escluso l’essenzialità della comunicazione all’ENEA ai fini della fruizione del beneficio.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la violazione della normativa in materia di remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n.
16. È fondato il primo motivo di ricorso. Va fatta applicazione del principio espresso da questa Corte, a tenore del quale “L'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett.
b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato” (Cass. n. 34151 del 2022). Il secondo motivo rimane assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuentee la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contr