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Ordinanza — n. 15164/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding travel expenses, ruling burden of proof lies with employee to show reimbursement exceeded statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a second-instance judgment that had rejected an employee's claim for tax-free reimbursement of travel expenses. The employee argued that travel costs were compensatory rather than remuneration, while the tax authority contended the reimbursement exceeded legal limits. The court ruled that the burden of proof rests on the employee to demonstrate the actual expenses did not surpass the statutory forfettary limit, leading to the case's remittal for factual verification.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 2697 c.c.: In cases of travel expense reimbursement, the employee bears the burden of proving that the amount received did not exceed the statutory forfettary limit, as such reimbursements are not automatically exempt from taxation.

Parole chiave

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travel expense reimbursement taxable income limits burden of proof employee forfettary limit income tax exemption travel allowance Cassation quashing rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Trattandosi di fattispecie analoga ancorché non sovrapponibile questa Suprema Corte ha ritenuto che: in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI, n. 12410/2020
Cass. VI, n. 12410/2020).
Cass. V, n. 8489/2020
Cass. T, n. 2124/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12217/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GIANGRECO SANDRO elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour, n. 106 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Trischitta (C.F. TRSGPP61L02F158R, Fax 090/6412069, pec: avv.giuseppetrischitta@pec.it) del Foro di Messina, Patrocinante in Cassazione, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CALTANISSETTAn.1361/2016 depositata i l 11/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Sandro Giangreco è dipendente dell'Enel a far data dal 1992 avendo come sede di servizio Enna. A partire dall'anno 2000 è stato comandato presso la sede di Catania dove si è recato giornalmente. Ritenendo che le spese di viaggio avessero natura risarcitoria e non retributiva, con istanza del 3 maggio 2007 ne ha chiesto il rimborso sotto forma della restituzione delle maggiori ritenute sulle spese di viaggio corrisposte per gli anni dal 2001 al 2005.

Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente ha presentato ricorso al giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni. Ricorreva in appello l'Ufficio, mentre il contribuente rimaneva contumace. Il giudizio di secondo grado confermava la prima sentenza, donde ricorre di nuovo l'Ufficio, affidandosi ad unico mezzo cassatorio cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di ricorso. In via preliminare di rito occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte contribuente.

Ed infatti la parte privata è rimasta contumace nel grado d'appello, donde viene affermata la nullità della notifica del ricorso per Cassazione presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio. In ragione della contumacia, il ricorso per Cassazione andava notificato non nel domicilio eletto nel primo grado, ormai non più funzionale, bensì direttamente e personalmente alla parte. La costituzione di parte privata tramite controricorso dimostra che in ogni caso la notifica ha raggiunto il suo effetto e pertanto deve ritenersi sanata, mentre la notifica del controricorso deve comunque considerarsi tempestiva (cfr.

Cass. VI, n. 12410/2020). Si può dunque esaminare il merito del ricorso. Con l'unico motivo di doglianza si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 come vigente all'epoca dei fatti, nonché dell'articolo 2697 del codice civile. In sostanza, la parte pubblica lamenta che i due collegi di merito abbiano travisato le difese dell'Ufficio riferendosi a circolare diversa da quella rappresentata.

Nello specifico ricorda il carattere onnicomprensivo della retribuzione del lavoratore dipendente ed i caratteri eccezionali del rimborso spese forfettario, con quota individuata pro die, nonché il diverso regime del carattere analitico delle spese sostenute e che possono essere scomputate validamente. Conclude quindi con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per violazione dei parametri legali indicati in premesse. Il motivo è fondato nei sensi che seguono. Non è controverso in atti che il contribuente sia stato comandato dalla sede di Enna alla sede di Catania, mentre il tema della tassazione del rimborso spese di viaggio per dipendenti in comando è già stato affrontato più volte anche da questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato da cui non si vedono ragioni per discostarsi in questa sede.

Ed infatti, occorre richiamare il carattere risarcitorio o ripristinatorio del rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la diversa sede di lavoro indicata in comando, cioè, nello specifico, il viaggio da Enna, ordinaria in sede di lavoro, a Catania,sede di lavoro comandato. Trattandosi di fattispecie analoga ancorché non sovrapponibile questa Suprema Corte ha ritenuto che: in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass.

V, n. 8489/2020), più specificamente, il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51, comma 1, TUIR (Cfr.

Cass. T, n. 2124/2024). Nel penultimo capoverso della motivazione della sentenza in scrutinio, il collegio d'appello ha evidenziato come l'Ufficio non abbia dato prova che le somme ricevute in busta paga per la trasferta abbiano ecceduto quelle effettivamente sostenute; deve però rilevarsi che, trattandosi di istanza di rimborso, l’onere della prova era in capo al contribuente istante. Pertanto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché accerti la quantità di rimborso erogato edil suo rapporto con il limite forfettario di legge, secondo il principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizi