Cassation court dismisses appeal as civil procedure extinguished by tax law definition agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the tax authority and the municipality agreed to a simplified definition process under the 2022 tax law. The appellant, INGA IMMOBILIARE S.R.L., challenged a sentence from the Regional Court of Campania regarding an impositivo act, but the lower court had already terminated the case due to the absence of a formal denial. Consequently, the Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the procedural extinction was final and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When tax law provisions allow for a simplified definition procedure resulting in the extinction of the administrative act, the corresponding civil litigation is automatically extinguished without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8662/2023 R.G. proposto da : INGA IMMOBILIARE S.R.L., rappresentata e difesadall’avvocato SOPRANO ENRICO contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati CUOMO ANNALISA e ANDREOTTOLA ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campanian. 6436 /22 /2022 depositata il 03/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROC