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Ordinanza — n. 15124/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to insufficient reasoning on burden of proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional court's partial annulment of a tax assessment. The lower court reduced the assessed income but failed to adequately explain how the taxpayer partially met the burden of proof regarding their assets. The supreme court ruled that the lower court's reasoning was insufficient to justify its decision, violating procedural requirements for clear judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 38 DPR 600/1973: A judgment is void if the reasoning fails to clearly demonstrate the application of legal principles regarding the burden of proof, leaving the interpreter unable to reconstruct the judge's logic.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof allocation tax income assessment insufficient reasoning error in procedendo judicial motivation Cassation review tax administration valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 38, n. 5 DPR 600/1973
L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Frosinone rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art.
art. 1573 cod. civ
600/1973, dell'art. 1573 cod. civ., dell'art.
art. 53 Cost
art 2697 cod. civ
e dell'art 2697 cod. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4838/2024
600/1973 (nella formulazione ratione temporis applicabile), e, quindi, di quanto richiesto al primo di provare con idonea documentazione al fine di superare giustificare la presunzione legale relativa di maggior reddito attribuitogli dalla seconda (ex multis, Cass. n. 4838/2024 e Cass.
Cass. n. 21142/2016
4838/2024 e Cass. n. 21142/2016), si limita ad affermare che:
Cass., SS.UU., n. 22232/2016
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27388/2016 R.G. proposto da: PALMIERI FERNANDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Rocco Isola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Giacomo Delli Colli sito in Roma, Via Vaglia n. 59. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA n. 2334/40/2016, depositata in data 26 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 30 ottobre 2010 Fernando Palmieri riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. RC2050100517, relativo Avv. Acc. IRPEFall’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Frosinone rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 9.754,00 e accertando un maggior reddito di € 56.238,00 per l’anno d’imposta 2005; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, due abitazioni secondarie, acquisto di autovettura di grossa cilindrata.

2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Frosinone; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 323/01/2012, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 2334/40/2016, depositata in data 26 aprile 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, rideterminando il reddito accertato in € 34.757,00.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1573 cod. civ., dell'art. 53 Cost. e dell'art 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pronunciato ultra petita, non essendo il thema decidendum limitato al solo profilo di legittimità dell’avviso, in realtà contestato soprattutto nel merito; ha poi confermato l’avviso impugnato, nonostante quest’ultimo fosse fondato sul mero scostamento tra redditi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dei parametri, costituenti, all’uopo, presunzioni semplici, e il contribuente avesse fornito prova della provenienza del denaro utilizzato per le spese attenzionate dall’ufficio, così come dell’esistenza di nesso causale tra il denaro e le stesse spese. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare le seguenti circostanze: le modalità con cui si è proceduto ad acquistare l’autovettura Mercedes; che quella indicata nell’avviso come abitazione secondaria costituiva, in realtà, abitazione principale della suocera e del figlio; il “reddito straordinario” rappresentato dalla somma ereditata dal suocero; che con il contribuente vivevano la suocera, titolare di varie pensioni, la moglie e la figlia, quest’ultime titolari di redditi d’impresa.

2. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la stretta connessione delle questioni invocate, afferendo entrambe alla motivazione relativa alla valutazione del compendio probatorio offerto dal contribuente, sono fondati. Dal corpo del ricorso e dei due motivi si evince infatti una comune denunzia di carenza di motivazione e, all’uopo, risulta utile richiamare il disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, a mente della quale:

«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione». 2.1. Orbene, leggendo la decisione della C.t.r. risulta ictu oculi come la stessa non possa dirsi esente, alla luce di quanto spiegato dalla suindicata sentenza, da un controllo di questa Corte ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Giudice di seconde cure, infatti, dopo aver fatto corretta menzione di quelli che sono i principi affermati da questa Corte in tema di ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e amministrazione finanziaria con riferimento all’accertamento c.d. redditometrico, sulla base dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973 (nella formulazione ratione temporis applicabile), e, quindi, di quanto richiesto al primo di provare con idonea documentazione al fine di superare giustificare la presunzione legale relativa di maggior reddito attribuitogli dalla seconda (ex multis, Cass. n. 4838/2024 e Cass. n. 21142/2016), si limita ad affermare che:

«Nel caso di specie, se effettivamente, come evidenziato dall'appellante, la documentazione prodotta nel contraddittorio ha consentito, all'Ufficio, a seguito di istanza di adesione di affermare che l'importo accertato poteva essere determinato in complessivi € 34.757,00 tenendo in debito conto le eccezioni mosse poi in sede di ricorso. Ne consegue che, avendo il contribuente adempiuto parzialmente all'onere probatorio su di esso incombente, la decisione della C.t.p. deve essere riformata». 2.2. Così statuendo il Giudice del merito sembra ritenere a priori corretta sia la rideterminazione del reddito operata dall’ufficio a seguito dell’istanza di adesione, sia il fatto che il contribuente non abbia adempiuto «completamente» all’onere probatorio, senza dare contezza, per l’appunto, di come una tale conclusione sia giustificata alla luce dei principi sul riparto dell’onere probatorio che aveva prima richiamato e, in particolare, senza esprimersi con riguardo a tutte quelle circostanze dedotte dal contribuente (attinenti le modalità d’acquisto dell’autovettura, l’abitazione secondaria, la somma ereditata e la presenza nel nucleo familiare di persone con reddito) nel tentativo di dimostrare l’inesistenza del maggior reddito attribuitogli dall’ufficio e sul perché le stesse non avessero raggiunto tale scopo (se non «parzialmente»). 2.3.

In tal senso, questa Corte ha anche stabilito che: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., SS.UU., n. 22232/2016).

3. In conclusione, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a