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Ordinanza Interlocutoria — n. 15110/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case pending Supreme Court ruling on joint litigation in tax appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15110/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a tax court decision regarding deductible expenses and remanded the case for a new hearing. The taxpayer argued that certain payments should be deductible, while the tax authority contended they were personal marital agreements. The court suspended the proceedings because the taxpayer had requested a simplified settlement procedure, but failed to prove its completion, necessitating a return to the original docket.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 2 D.Lgs. 546/1992; Art. 54 D.Lgs. 546/1992: In tax appeal proceedings, the court must remand the case to a new hearing if the unitary nature of joint litigation is contested and requires a definitive ruling by the Supreme Court on the applicable procedural discipline.

Parole chiave

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joint litigation tax appeal unitary joint litigation remand to new hearing taxpayer simplified settlement procedural suspension rettifica delle detrazioni ripartizione della rendita per coniugi riduzione del contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992
civ., in relazione all’art. 53, comma secondo, del D.Lgs.
Art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992
546 del 1992, con specifico riferimento alle cause scindibili ed inscindibili, da coniugare, in chiave sistematica, con l’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di proposizione dell’appello incidentale, e con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa di cui all’art.
Art. 24 Cost.
546 del 1992, in tema di proposizione dell’appello incidentale, e con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.”.
Art. 3 comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
53, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
art. 24 Cost
546 del 1992, in tema di proposizione dell’appello incidentale, e con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.”.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14877/2014 R.G. proposto da: LATTUADA ALBERTO, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Arturo Sforza in Roma, Via E. Rolli n. 24. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 192/34/2013, depositata in data 6 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Cart. Pag. IRPEF 2007 Rilevato che:

1. In data 25 luglio 2011 l’avvocato Alberto Lattuada riceveva notifica della cartella esattoriale n. 06820110371113500, emessa in seguito al controllo formale, ex art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione Unico 2008, anno di imposta 2007, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €45.943,18. In particolare, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Legnano provvedeva ad azzerare i seguenti oneri deducibili e detraibili dichiarati dal contribuente: - RP12 assicurazione vita e infortuni per €1.291; - RP23 contributi previdenziali e assistenziali per € 9.118; -RP24 assegno corrisposto per €63.985.

2. Avverso detta cartella di pagamento, respinta l’istanza di autotutela, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, che si dichiarava disposto a valutare la detraibilità delle spese di assicurazione fino al limite massimo di €1.291,00, nonché la deducibilità dei contributi previdenziali per €9.118,00 e dell'assegno periodico corrisposto al coniuge sino a € 18.000,00, previa esibizione dei documenti in originale comprovanti gli oneri deducibili e detraibili.

3. La C.t.p., con sentenza n. 141/09/2012, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo riconosciuti gli oneri dichiarati per complessivi € 51.341,05, anche se dichiarati in fotocopia.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello.

5. Con sentenza n. 192/34/2013, depositata in data 6 novembre 2013, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’ufficio, determinando in € 18.000,00 l’importo detraibile corrisposto al coniuge separato e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre Equitalia Nord S.p.A. resta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «La nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 53, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché agli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Nord S.p.A., in quanto la stessa era stata parte sia in senso formale che sostanziale del giudizio svoltosi dinanzi alla C.t.p. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un primo profilo» il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al precedente motivo, ritenendo nulla la sentenza gravata per aver ritenuto che non possano rientrare negli oneri deducibili gli importi riferiti a spese non detraibili dal reddito delle persone fisiche poiché tali importi, se corrisposti, sono relativi ai rapporti economici personali tra i coniugi, che, in pratica, si traducono in accordi preliminari sia alla separazione sia allo scioglimento del matrimonio. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un secondo profilo» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che occorra distinguere tra gli aspetti civilistici e quelli fiscali e, con riguardo a questi ultimi, conformarsi all’interpretazione giurisprudenziale che ammette la deducibilità dalla base imponibile Irpef dei soli pagamenti che costituiscono assegno per il mantenimento.

2. Preliminarmente va rilevato che, con nota depositata in data 11 maggio 2023, l’avvocato Lattuada ha depositato istanza della declaratoria di cessazione della materia del contendere affermando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 3, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, allegando copia dell’istanza inoltrata all’agente di riscossione, l’importo da pagare (€ 81.595,98) ripartito per singoli atti impositivi, tra cui anche quello oggetto del presente contenzioso, ossia la cartella n. 06820110371113500, nonché il piano di rateazione, con scadenza a novembre 2023. 2.1.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 18894/2023, depositata in data 4 luglio 2023, ravvisava la necessità di attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, di sospendere la causa sino al 30 novembre 2023. Senonché, agli atti di causa non si è rinvenuto alcun carteggio che possa attestare l’avvenuto completamento della procedura rinvenendosi soltanto la prova della presentazione della domanda e l’importo da pagare (€ 81.595,98) e, pertanto, deve procedersi alla disamina dei motivi.

3. Per il primo motivo di ricorso, che attinge la questione della partecipazione necessaria al giudizio d’appello di tutte le parti di quello di primo grado, valgono le considerazioni che seguono. Le ordinanze interlocutorie nn. 6204 e 6205 del 2023 hanno rimesso alle SU la questione di massima di particolare importanza relativa alla disciplina del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario di appello e le sue differenze rispetto al giudizio ordinario, in considerazione della sua rilevanza nomofilattica, “alla luce dei diversi orientamenti emersi in tema di unitarietà del litisconsorzio nel processo tributario di appello, da ricondurre nell’alveo normativo di cui all’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con specifico riferimento alle cause scindibili ed inscindibili, da coniugare, in chiave sistematica, con l’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di proposizione dell’appello incidentale, e con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.”. 3.1.

Pertanto, rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo