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Decreto — n. 15101/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15101/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15101/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NAPOLI n.315/2023 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 10 aprile 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15101/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva intimazione di pagamento corretta notificazione fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
NAPOLI n.315/2023 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15849/2023 R.G. proposto da : CERVONE ANTONIO, AURICCHIO CIRO, CAMPITIELLO NUNZIA, CERVONE FABIO, AURICCHIO ANNA, CERVONE ALFREDO, DE FRANCESCO JESSICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 61, presso lo studio dell’avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO (FNCGFR55M12H501Z) rappresentati e difesi dall'avvocato BARRETTA PIERPAOLO (BRRPPL81H10F839L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.315/2023 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 10 aprile 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.