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Ordinanza — n. 15094/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lower court's failure to examine evidence proving regular notice of tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15094/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal because the Regional Tax Court failed to consider evidence proving the regular notification of the underlying tax assessment notice. The agency argued that the lower court ignored documents submitted at the appellate stage to demonstrate proper service, which was essential for establishing the validity of the collection act. Consequently, the court ruled the lower judgment null due to apparent lack of reasoning and remanded the case for a new hearing with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 116, 132 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 58 D.Lgs. 546/1992: A lower court's failure to examine evidence submitted at the appellate stage regarding the regular notification of a prerequisite act constitutes a violation of the duty to provide reasons, rendering the judgment null and void.

Parole chiave

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appellate procedure duty to reason tax collection notice apparent lack of reasoning remand for retrial prerequisite act notification tax appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 58 D.Lgs. 546/1992
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 58, d.lgs.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Responsabilepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rita La Rosa; -ricorrente – contro INGRASSIA ANTONINO –intimato – Avverso la sentenza n. 8624/2021 depositata il primo ottobre 2021 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava l’atto di riscossione sul presupposto della nullità della notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto).

La CTP accoglieva il ricorso e pertanto l’Agenzia proponeva appello. La CTR respingeva con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’Agenzia della Riscossione. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 116 e 132, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere i giudici d’appello preso in considerazione la documentazione prodotta dalla Riscossione Sicilia a comprova della regolare notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto.

La CTR si sarebbe dunque limitata a riconoscere la piena legittimazione dell’agente della riscossione in difetto di chiamata in giudizio da parte dello stesso dell’ente impositore, senza occuparsi della documentazione suddetta, in particolare la relata di notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 30 dicembre 2009, come allegata all’atto d’appello.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui tale disposizione stabilisce la facoltà di produzione di nuovi documenti (nella specie inerenti alla notificazione dell’avviso di accertamento) anche solo in grado d’appello. Peraltro, nello sviluppo del motivo la difesa dell’agente della riscossione pare ancora una volta insistere sul fatto che, avendo trascurato tale documento, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di motivazione meramente apparente.

3. Il ricorso è fondato. In effetti la CTR ha richiamato il principio in virtù del quale l’agente della riscossione, ove il contribuente sollevi questioni in ordine alla pretesa fiscale, in particolare allegando la mancata notifica dell’atto presupposto di quello di riscossione, può denunciare la lite all’ente stesso, anche attraverso la chiamata, ma in ogni caso non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella specie però l’agente della riscossione, in sede d’appello, come provato attraverso la produzione del fascicolo di secondo grado, aveva provveduto a depositare documentazione in ordine alla notifica dell’atto presupposto, e quindi in thesi volta a dimostrare la definitività dell’atto presupposto e dunque l’insussistenza nel merito delle ragioni dell’iniziativa giudiziaria del contribuente.

L’integrale omissione dell’esame di tale documentazione, collegata peraltro alla richiesta, pur formulata in via gradata, di declaratoria di regolarità della notifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate dell’avviso di accertamento presupposto dalla cartella opposta, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo, determina allora la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Messina che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spe