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Decreto — n. 15091/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares civil proceeding extinguished due to lack of administrative denial under tax law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15091/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished because the tax authority had not issued a formal denial of the taxpayer's request for simplified tax payment procedures. The plaintiff, Mario Caucci, sued the tax authority and the municipality after the administrative process concluded without a negative decision. The court ruled that under the specific tax law provisions, the absence of a denial automatically terminates the litigation, leaving only the option for parties to request a hearing for cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer submits documentation for a simplified tax payment procedure and the tax authority fails to issue a denial within the statutory period, the civil proceeding is automatically extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified payment procedure administrative silence civil litigation termination tax authority inaction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11309/2021 R.G. proposto da CM CAUCCI MARIO INDUSTRIA TRAVERTINO ROMANO SPA, rappresentata e difesadagli avvocati TARDELLA GIANMARCO e MARINI GIUSEPPE contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., rappresentata e difesadall’avvocato CICERCHIA RENATO nonchécontro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3249 /07 /2020 depositata il 28/10/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCE