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Ordinanza — n. 15046/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal after taxpayer fully pays debt under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily paid the full debt under the simplified settlement procedure. Although the taxpayer had previously lost at the regional tax commission, the court accepted the payment proof and formal waiver of pending litigation. Consequently, the judgment was dismissed without issuing a formal ruling on the original substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252 della L. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022: The court must declare the litigation extinguished when the taxpayer fully pays the debt under the simplified settlement procedure and waives pending judgments, thereby ceasing the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax debt extinguishment waiver of pending litigation taxpayer voluntary payment cessation of subject matter reddito non dichiarato inchiesta per sottrazione d'imposta rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252 della L. n. 197 del 2022
In prossimità dell’adunanza il Mohebban ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della L.
Art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
In prossimità dell’adunanza il Mohebban ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della L.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa nei confronti del Mohebban l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17915/2021
Cass. n. 17915/2021, Cass.
Cass. n. 30945/2019
17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass.n.
Cass. n. 24083/2018
Cass. n. 8801/2024
Cass. n. 8801/2024, Cass.
Cass. n. 8784/2024
8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass.
Cass. n. 3010/2024
8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass.
Cass. n. 46/2024
3010/2024, Cass. n. 46/2024).
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
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Testo completo

icorso iscritto al n. 279/2016 R.G. proposto da MURIS MOHEBBAN, elettivamente domiciliato in Roma alla via Oslavia n. 28 presso lo studio dell’avv. Roberto Bottacchiari, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2245/2015 depositata il 22 maggio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza sulla base delle risultanze della cd. «lista Falciani», la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a Muris Mohebban due distinti avvisi di accertamento con i quali venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF, in relazione agli anni 2005 e 2006, redditi non dichiarati derivanti da investimenti detenuti dal contribuente in territorio a regime fiscale privilegiato (Svizzera). Il Mohebban impugnava i predetti avvisi di accertamento proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le sue domande. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2245/2015 del 22 maggio 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente. Avverso tale sentenza il Mohebban ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:

1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);

2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 (conv. in L. 102/09), 11 disp. prel. c.c. e 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. In prossimità dell’adunanza il Mohebban ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd.

«rottamazione quater») e di aver interamente corrisposto le somme all’uopo dovute. Alla predetta memoria sono state allegate: (a)dichiarazione prevista dai commi 235-236 dell’articolo summenzionato, con la quale il contribuente ha manifestato la volontà di procedere alla definizione agevolata, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichiin essa ricompresi; (b)comunicazione inviata dall’agente della riscossione ai sensi del comma 241 del medesimo articolo, indicante l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; (c)distinte bancarie comprovanti l’avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi risultanti dalla precitata comunicazione; (d)estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 06820150096442772000, oggetto di «rottamazione», dal quale si evince la riferibilità dell’atto esattivo in parola ai due avvisi di accertamento impugnati nel presente processo.

Sulla scorta di tale documentazione, deve farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, secondo periodo, prima parte, della legge citata. Inoltre, avendo il ricorrente dato prova dell’integrale pagamento del debito rateizzato, va pure dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass.n. 24083/2018). Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr.

Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024). Non deve essere resa nei confronti del Mohebban l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio e cessata la materia del contendere; spese interamente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion