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Decreto — n. 15022/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 15022/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing a civil liability company, did not act within the timeframe set by the lower court, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal extinction procedural time limit Cassation appeal deemed withdrawal legal costs allocation spese di esecuzione anticipi delle spese tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
NAPOLI n.4989/2022 depositata il 27/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.4989/2022 depositata il 27/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3583/2023 R.G. proposto da : CERVONE ANTONIO, DE FRANCESCO JESSICA, CAMPITIELLO NUNZIA, AURICCHIO ANNA, CERVONE ALFREDO, AURICCHIO CIRO, CERVONE FABIO, C.O.P.I. MANUTENZIONE E TRASPORTI DI ANTONIO CERVONE 6 C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 28, presso lo studio dell’avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO (FNCGFR55M12H501Z) rappresentati e difesi dall'avvocato BARRETTA PIERPAOLO (BRRPPL81H10F839L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.4989/2022 depositata il 27/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 17 febbraio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.