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Ordinanza — n. 15019/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling synthetic income assessment valid across multiple years despite decaying power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15019/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Court's decision upholding the tax agency's synthetic income assessment. The agency argued that the Regional Court erred by not considering multiple tax years when assessing the taxpayer's wealth capacity. The court ruled that the tax authority is legally permitted to base synthetic assessments on facts from years where the power to assess had already expired, provided the reasoning is clearly stated in the notice. Consequently, the Regional Court's judgment was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973; Art. 43, d.P.R. 600/1973: The tax authority may legally base a synthetic income assessment on facts from multiple tax years, even if the power to assess for those specific years has expired, provided the notice explicitly details the reasons for considering such years.

Parole chiave

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synthetic income assessment wealth capacity decaying power to assess multiple tax years tax audit notice Cassation quashing remand for retrial deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
IRPEFrideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R.
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
600/1973 (art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/10/2015, n. 21995
Cass. ord. n. 28171/2017
Cass. n. 26541 del 05/11/2008
ord.n.28171/2017) ha già̀avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008, che ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art.
Cass. ord. n. 315 del 2018
Cass. 23/01/2024, n. 2249
Cass. n. 6075/2018
Cass. n. 6075/2018, richiamata da Cass.
Cass. 2071/2021
6075/2018, richiamata da Cass. 2071/2021).
Cass. sez. V, 5.11.2008, n. 26541
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9823/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro DE LEO PAOLO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Di Salvoe Madama Sara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, Via Pompeo Magno n. 3. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 295/03/2016, depositata in data 22 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Paolo De Leo riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. TL3013302392, relativo all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Genova Avv. Acc. IRPEFrideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 e accertando un maggior reddito di € 65.154,00 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: tre autovetture, un’abitazione principale e spese per incrementi patrimoniali.

2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 820/14/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il reddito sintetico imponibile in misura pari a € 41.362,00 per l’anno 2008.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, reiterando le proprie difese e proponendo, altresì, appello incidentale.

5. Con sentenza n. 295/03/2016, depositata in data 22 febbraio 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame principale del contribuente e respingeva l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di cui è causa.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 43 del d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la decadenza dal potere accertativo non andasse valutata soltanto con riguardo all’anno d’imposta oggetto d’accertamento, ma anche con riferimento ad eventuali periodi precedenti, non oggetto dell’accertamento, ma assunti dall’ufficio, in realtà, ai soli fini del giudizio di non congruità almeno biennale del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall’applicazione del redditometro. 2.Il motivo di ricorso è fondato.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, operante, nella versione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi per i quali alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione. La citata norma, ratione temporis vigente, testualmente recita: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fattocerti, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta". 2.1. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di "elementi e circostanze di fatto certi", consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal D.M. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di "almeno un quarto da quello dichiarato" del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall'Amministrazione finanziaria "per due o più periodi di imposta".

In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha chiarito questa Corte, "il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale" (così Cass.28/10/2015, n. 21995). 2.2.

In un caso analogo questa Corte (Cass. ord.n.28171/2017) ha già̀avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008, che ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più̀ periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico.

Sussiste quindi la legittimità̀ dell'accertamento operato facendo riferimento ai fini dello scostamento anche ad altra annualità̀, per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo (Cass., ord. n. 315 del 2018). 2.3. Ancora, con un recente arresto (Cass. 23/01/2024, n. 2249) si è ribadito che “il venir meno dell'indefettibile presupposto della incongruenza per plurime annualità d'imposta del reddito dichiarato rispetto al reddito accertabile con i coefficienti di valorizzazione degli indici di ricchezza determina l'illegittimità̀ dell'accertamento operato con il metodo sintetico usualmente denominato redditometro (per una fattispecie analoga, cfr.

Cass. n. 6075/2018, richiamata da Cass. 2071/2021). Non si è mancato di chiarire, peraltro, che “questa Corte (Cass. ord.n.28171/2017) ha già avuto modo di rilevare, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008 ( ) la legittimità dell'accertamento operato facendo riferimento ai fini dello scostamento anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo” Cass. sez. Vi-V, 10.1.2018, n. 315. Dal principio esposto discende, comunque, che “il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare … se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall'atto di accertamento possano desumersi - così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente - le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità”, Cass. sez.

V, 5.11.2008, n. 26541”.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a n