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Decreto — n. 15018/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as civil procedure extinguished by tax law definition agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 15018/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal because the underlying civil procedure was extinguished by a tax law definition agreement. The taxpayer submitted documentation under specific legislative provisions, resulting in no formal denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled the process terminated and expenses remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax procedure is defined by agreement under the cited law, the civil process extinguishes automatically, terminating further litigation rights.

Parole chiave

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tax procedure definition process extinguishment civil procedure code taxpayer agreement litigation termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18058/2022 R.G. proposto da CONVERSI ALESSANDRO, rappresentato e difesodall’avvocato MARINI GIUSEPPE contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentata e difesadall’avvocato CICERCHIA RENATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 117 /16 /2022 depositata il 12/01/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R