Decreto — n. 15015/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27211/2018 R.G. proposto da: UMBRIA ENERGY SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCARIELLO NICOLA, unitamente all'avvocato MULA ALBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.109/03/2018 depositata il 16/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 15015/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 27211/2018 R.G. proposto da: UMBRIA ENERGY SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCARIELLO NICOLA, unitamente all'avvocato MULA ALBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.109/03/2018 depositata il 16/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27211/2018 R.G. proposto da: UMBRIA ENERGY SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCARIELLO NICOLA, unitamente all'avvocato MULA ALBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.109/03/2018 depositata il 16/02/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC