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Decreto — n. 14943/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14943/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14943/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19974/2022 R.G. proposto da : META CARPENTERIA GROUP S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI , 40, presso lo studio dell’avvocato FOTI ALFREDO (FTOLRD84S24H224E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.77/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14943/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : META CARPENTERIA GROUP S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI , 40, presso lo studio dell’avvocato FOTI ALFREDO (FTOLRD84S24H224E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.77/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio anticipi delle spese determinazione dei compensi rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Lombardia n.77/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19974/2022 R.G. proposto da : META CARPENTERIA GROUP S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI , 40, presso lo studio dell’avvocato FOTI ALFREDO (FTOLRD84S24H224E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.77/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 24/05/2024