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Ordinanza — n. 14915/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge the second ratio decidendi regarding appeal notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14915/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rome Capitale's appeal against a tax commission decision declaring an appeal inadmissible. The appellant argued procedural violations regarding PEC notification and omitted examination of facts, while the respondent contended the lower court's decision rested on two independent grounds. The court ruled that because the appellant failed to challenge the second ground regarding the lack of proof for appeal notification, the entire appeal was inadmissible under the principle of double ratio.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 22 d.lgs. 546/1992: When a judgment rests on multiple independent grounds, failure to challenge one renders the appeal inadmissible regarding the others due to lack of interest.

Parole chiave

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double ratio decidendi inadmissibility of appeal procedural exhaustion tax appeal notification PEC address validity omitted examination of facts Cassazione Roma notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso l’ente locale denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’articolo 3 bis legge 11 gennaio 1994, n.
Art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso l’ente locale denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso l’ente locale denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7931/2013
Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass.nn.
Cass. n. 4293/2016
Cass. n. 22753/2011
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4595-2023R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall’Avvocato DOMENICO ROSSI giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro FA.SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato LEONARDO BRASCA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 3506/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositat a l’ 1 / 8 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 / 5 /20 24 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Roma Capitalepropone ricorso, affidato atre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avversola sentenza n. 14943/2019 emessa d a lla Commissione Tributaria Provinciale di Romain accoglimento del ricorso propost o da Fa.Se S.r.L. avversoavviso di accertamento IMU 201 3 ; la società contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso l’ente locale denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’articolo 3 bis legge 11 gennaio 1994, n. 53; dell’art. 16 ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179; nonché dell’articolo 22 del d.lgs 546/1992»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato da indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi; 1.2. con il secondo motivo l’ente locale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale «completamente obliterato le censure dell’appellante Roma Capitale rivolte alla sentenza di primo grado»; 1.3. con il terzo motivo l’ente locale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza «per omessa motivazione»essendosi « il Giudice di appello limitato a dichiarare ...(la)...inammissibilità della notificazione dell’appello proposto in quanto proveniente da PEC non censita in registri ufficiali di riferimento»; 2.1.le censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Corte territoriale, circa l’inesistenza della notifica dell’atto di appello per mancato «inserimento ...(dell’)... indirizzo PEC in un registro connotato da pubblica rilevanza», ed il mancato depositodella «prova dell’avvenuta regolare notificazione dell’atto di appello alla controparte, risultando carenti gli atti del fascicolo, sia della ricevuta di accettazione, che di quella di consegna alla controparte dell’atto introduttivo ...(del) ...giudizio ...(di secondo grado)...», con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (secondo cui in mancanza di deposito dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del resistente),applicabile al giudizio di impugnazione in virtù del rinvio operato dall’articolo 53 dello stesso decreto; 2.2. in tal modo, la decisione è sorretta da una doppia ratio, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro tale ultimastatuizione processuale di inammissibilità; 2.3.come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr.

Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass.nn. 4293/2016, 22753/2011);2.4. i motivi di ricorso risultano, pertanto, carenti, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi;

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese di lite seguonola soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso ; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore dell'AvvocatoLeonardo Brasca, antistatario; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi