Ordinanza Interlocutoria — n. 14869/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiovanni Antonio Signorello ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cheha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento (n. 892h11) con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore. Nel giudizio è intervenuta Carmela Passiglia, qualificatasi erede di Giovanni Antonio Signorello, nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendereallegando di ave r definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018 n. 136 CONSIDERATO CHE:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 14869/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La documentazione prodotta dall’erede del contribuente, Carmela Passiglia, non rende contezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso.L’atto impugnato , infatti, è un avviso di accertamento identificato in sentenza con il codice 892H11 mentre i Cons. est. Rosanna Angarano 3 documenti di cui alla rottamazione si riferiscono ai numeri identificativi delle cartelle che l’istante assume, ma non documenta, emesse a seguito dell’atto impositivo.
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23836/2015R.G., proposto da: SIGNORELLO GIOVANNI ANTONIO,elettivamente domiciliato in Roma alla via Mirandola, 20, presso lo studio dell'avvocato Mario Ranucci e rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Laura Passanante, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, – contro ricorrente – nonché IRPEF IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 PASSIGLIA CARMELA, nella qualità di erede di SIGNORELLO GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliatain Roma alla via Gorizia 14, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Minicci che la rappresenta e difende. –interventore volontario – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Siciliia n. 673/2015, depositata il 23/02/2015; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere Rosanna Angarano. RILEVATO CHE:
1. Giovanni Antonio Signorello ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cheha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento (n. 892h11) con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore. Nel giudizio è intervenuta Carmela Passiglia, qualificatasi erede di Giovanni Antonio Signorello, nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendereallegando di ave r definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018 n. 136 CONSIDERATO CHE:
1. La documentazione prodotta dall’erede del contribuente, Carmela Passiglia, non rende contezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso.L’atto impugnato , infatti, è un avviso di accertamento identificato in sentenza con il codice 892H11 mentre i Cons. est. Rosanna Angarano 3 documenti di cui alla rottamazione si riferiscono ai numeri identificativi delle cartelle che l’istante assume, ma non documenta, emesse a seguito dell’atto impositivo.
2. Sebbene l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente possa essere valutata ai fini dell’eventuale dichiarazione di estinzione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, dagli stessidocumenti allegati da Carmela Passiglia nell’atto di intervento risulta esservi altra erede , Silvana Signorello,figlia del contribuente, che non è intervenuta nel giudizio . A ciò deve aggiungersi che al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti,intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (tra le più recenti Cass. 05/01/2024, n. 371) 3.
Sebbene risulti che anche Silvana Signorello ha revocato il mandato al difensore nominato dal dante causa, Avv. Maria Laura Passanante,va rammentato che nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem , quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento (Cass. 08/04/2 020, n. 7751). Deve rilevarsi, tuttavia, che sebbene non tutti gli eredi si siano costituiti a mezzo del nuovo difensore, all’Avv.
Maria Laura Passanante, difensore nominato dal dante causa, non risulta dato avviso della fissazione dell’udienza camerale restando, pertanto, non integro il contraddittorio.
P.Q.M.
Cons. est. Rosanna Angarano 4 La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della prossima udienza ad entrambi i difensori, Avv. Maria Laura Passanante e Avv. Lorenzo Minisci. Invita l’erede intervenuta nel giudizio a rendere chiarimenti in ordine alle cartelle di pagamentooggetto di rottamazione e a documentarne il collegamento con l’avviso di a