Italian Court dismisses appeal against tax authority for allegedly ignoring evidence in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Italvideo International S.R.L. against a tax assessment based on allegedly non-existent operations. The taxpayer argued that the lower courts failed to examine specific evidence regarding their lack of involvement in a carousel fraud scheme. The court ruled that the historical fact of the operations' non-existence was already evaluated and decided upon by the lower judges, making a re-evaluation of individual evidence indicators impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.; The court cannot re-evaluate the merits or individual evidence indicators when the relevant historical fact has already been considered and decided by the lower court, even if not all probative results were explicitly accounted for.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 0383 /201 5 R.G. proposto da ITALVIDEOINTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresen- tantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sera, condomicilio eletto in Roma, via Ottaviano, n. 42, presso lo studio dell’Avv. Bruno Lo Giudice (Pec: giuseppesera@pec.it e logiu- dice@legalmail.it); –ricorrente – contro Oggetto:IVA – Opera- zionioggettivamente ine- sistenti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 , costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370comma 1 cod. proc. civ. ;
–resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,n.4166/33/2015 depositata il 5 maggio 201 5 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 20 23 dalconsigliere Pierpaolo Gori . Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania veniva rigettato l’appello proposto da Italvideo International S.r.l.avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 1079 / 23 /201 4 avente ad oggetto l’avviso di accerta- mento IVA per l’anno di imposta 20 10 , emesso nei confronti della contribuenteper operazioni inesistenti poste in essere con fornitori perfar figurare operazioni di importazione come intracomunitaria . 2.In particolare , l’avviso di accertamento n.TF303020504 6 /2012 re- cava contestazioni riferite ad acquisti dal fornitore Global Service S.r.l.considerati oggettivamente inesistenti e le cessioni di beni nei confrontidella società Silena S.r.l., a sua volta considerate oggetti- vamente inesistenti ; per l’effetto veniva opposto dall’Amministra- zionefinanziaria alla contribuente il diniego alla detrazione dell’IVA .
3. La società ricorreva alla CTP deducendo la violazione dell’art.12 comma5 della l. n.212/2000 per essere l’attività di verifica durata oltrei trenta giorni e, nel merito, l’assenza di coinvolgimento della società nella frode carosello come pure l’esistenza delle operazioni contestate. Il giudice di prime cure , disattesa la doglianza prelimi- narerelativa al superamento del termine di accertamento in quanto nonsanzionato dalla nullità , rigettava il ricorso introduttivo , ritene va inesistenti le operazioni contestate e sussistente il coinvolgimento dellasocietà nella frode fiscale. Il giudice d’appello rigettava l’impu- gnazione dell a contribuente , confermando in ogni parte la motiva- zionedel giudice di prime cure . 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la contribuente , af- fidatoa due motiv i , cui replica l ’Agenzia con comparsa di costituzione al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione exart.370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche:
5. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod.proc. civ., la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti contro- versie decisivi che sono stati oggetto di discussioni tra le parti, per averla CTR attribuito decisiva rilevanza agli indizi forniti della Guar- dia di Finanza ed omesso di esaminare e argomentazioni difensive corredateda documentazione, circa : l’irreperibilità della sede della Global Service S.r.l. ; le dichiarazioni della sig.ra Paolillo ; la dimo- strazionedei rapporti intercorsi dalla Paolillo con Italvideo a nome di GlobalService S.r.l. ; la regolarità e conformità alle norme di legge deidocumenti di trasporto ; la corrispondenza con Esposito Luigi ; i l fattoche un amministratore della Global Service S.r.l. succeduto alla Paolillo fosse agli arresti nel periodo in cui la società emise alcune fatture;la società Silena S.r.l. fosse costituita nel 2006 e che il Crisci eil Mantelli si fossero succeduti nell’amministrazione ; la lettera d’in- tentoaveva consentito alla contribuente la cessione di beni alla so- cietàSilena senza pagamento dell’IVA fosse consegnata a mano dal Mantelli;la lettera d’intento relativa al 2009 era stata inviata tramite raccomandata; i documenti di trasporto emessi dalla contribuente erano regolari ; sulla sede della Silena varrebbero le considerazioni giàsvolte per la Global Service. 6.La censura è inammissibile.6.1.Il motivo è innanzi t utto inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale per de- cisione conforme in primo e secondo grado .
Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.
La ricorrente non ha dimostrato che le ra- gioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse. 6.2.La doglianza è inammissibile anche per il suo intrinseco conte- nuto.Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo, in un giudizio non atomistico di essi, sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel qualeun indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vi- cendevolecompletamento (Cass. n. 12002 del 2017;
Cass. n. 5374 del2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria. 6.3.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come emergedalla stessa formulazione del ricorso e della censura , nella fattispecieil fatto storico alla base dell’inesistenza delle operazioni è indubbiamentestato valutato dal giudice e deciso in senso sfavore- volealla contribuente, non potendo la Corte rivalutare il merito e i singoliindizi di prova nei termini indicati dalla parte . 7.Con il secondo motivo di ricorso , senza indicazione del pertinente paradigmadell'art. 360 primo comma cod. proc. civ., la società pro- spetta l’omesso esame della produzione allegata alla memoria dell’8.4.2015, con la quale è stato comunicato alla Commissione l’esitodelle controversie relative agli accertamenti per gli anni 2008 e 2009 e agli atti di irrogazione sanzioni per gli anni 2009 e 2010, atti tutti originati dal medesimo verbale di contestazione del 23.11.2011alla base anche dell’atto impositivo impugnato in questa sede. 8.Il motivo è inammissibile . 8.1.
Innanzitutto è preclusiva l’incerta qualificazione dal momento chela censura da un lato pare essere di tipo motivazionale ai fini del n.5 del paradigma, dall’altro a p.17 del ricorso ragiona sul fatto che l’”eccezione”non sarebbe stata considerata, con conseguente ipotiz- zabile rilevanza del n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. sottol’angolo dell’omessa pronuncia. 8.2. E’ poi inammissibile anche per difetto di rilevanza. La stessa ricorrente non allega neppure che le sentenze che hanno deciso i suddettiprocessi sarebbero passate in giudicato al fine di dimostrare laderivazione di un effetto di giudicato esterno, fermo restando che, oveavesse allegato tale passaggio in giudicato, avrebbe dovuto an- che fornirne prova mediante copia autentica con attestazione del passaggioin giudicato rilasciata dalla Cancelleria , e soprattutto spie- gareperché e in presenza di quali elementi discenderebbe un condi- zionamentosulla presente controversi.
Non può in alcun modo deri- varetale effetto dal semplice fatto che le controversie sono originate daun comune verbale di contestazione redatto in data 23.11.2011, trattandosi di operazioni contestate come inesistenti, talvolta sog- gettivamente, talvolta oggettivamente, che richiedono una verifica specificae individuata , volta per volta. 9.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Nulla dev’essere disposto sullespese di lite, non avendo l’Agenzia sostanzialmente svolto at- tivitàdifensiva.
P.Q.M.
LaCorte: rigettail ricorso. Sidà atto che,