Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by successful simplified tax settlement payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayers completed a simplified tax settlement procedure. Although the lower court had suspended the case to allow for this settlement, the taxpayers ultimately paid the required amounts under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the litigation no longer existed, leading to the dismissal of the appeal and the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 184 e 185 della l. 145/2018; Art. 1, commi 231-252 della l. 197/2022: The filing of a simplified tax settlement and the payment of the due amounts or the first installment extinguish the related litigation, rendering any pending cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da SCALERA ROCCO, TATONE TIZIANA CHIARA, anche quali soci della cessataHANSEL DI SCALERA ROCCO C S.A.S., tutti rappresentati e difesidall’Avv. Vito Antonio Martielli, elettivamente domiciliati presso lostudio legale Di Benedetto Associati in Roma, Via Cicerone n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.;
–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia,n.31/8/2013 depositata il 27 febbraio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.175/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provin- ciale di Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avvisodi accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo eun maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP 2004 incapo alla società Hansel di Scalera Rocco C S.a.s. e contro i due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci Scalera Rocco e TatoneTiziana Chiara. 2.In particolare, l’Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confronti della società, svolgente l’attività di vendita e istallazione di computer,e dei soci, in considerazione della non corrispondenza con glistudi di settore e della non congruità ed antieconomicità dei ricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni presentate dalla società contribuente.
Il giudice di appello riformava la decisione del giudicedi prime cure confermando le riprese, dal momento che lo stu- dio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analiticoinduttivo ex art.39 comma 1 lett.
d) del d.P.R. n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l’accertatagrave incongruenza nello scostamento tra il reddito dichia- ratoe lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la società, i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di di- scussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . A seguito di richiesta di parte,all’adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso ex art.6del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Tatone Tiziana e per la posizione di Scalera Rocco ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119del 2018, per intrapresa definizione agevolata. 4.Con memoria - istanza datata 29.1.2020 e depositata anteriormente all’adunanza camerale del 12.2.2020 i contribuenti hanno reso noto cheTatone Tiziana, anche quale ex socia della cessata società, ha in- tegralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016.
Parallelamente Scalera Rocco, anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui a gli art t . 1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento di unaparte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all’adunanza tenuta indata 22.2.2023, confermando l’intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di Scalera Rocco, motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.La Corte quindi , su richiesta di parte, ha confermato la sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, per con- sentire il completamento della definizione agevolata, il cui piano ha previstoil pagamento dell’ultima rata per il 30.11.2023 .
Partericorrente ha infine depositato ulteriore memoria illustrativa. Consideratoche: 7.Con istanza depositata agli atti i contribuenti hanno reso noto che Tatone Tiziana, anche quale socia della cessata società, ha integral- menteversato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impu- gnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenziae della quietanza di pagamento, ai fini della definizione age- volatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. 7.1.Parallelamente Scalera Rocco, anche quale socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui agli artt.1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018 , offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e del piano di ratizzazione, scaduto il30.11.2023. 7.2.Da ultimo, a seguito della fissazione dell’adunanza camerale per ladecisione della controversia al 5.12.2023, parte ricorrente ha depo- sitato in data 23.11.2023 memoria rendendo noto che Scalera Rocco haulteriormente aderito in data 27.1.2023 alla nuova definizione age- volatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della legge n.197/2022, provve- dendoal pagamento della prima rata, chiedendo ulteriore sospensione delgiudizio. 7.3.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. IlCollegio osserva che in allegato alla memoria Scalera Rocco ha do- cumentatodi aver versato il 25.10.2023 la prima rata per la definizione agevolataex lege n.197/2022, pari ad euro 4.184,56 e ciò ha valenza estintivadel giudizio in relazione alla tipologia di definizione agevolata intrapresanon risultando, allo stato, notificato alcun diniego della de- finizione. 8.Tenuto conto che l’Agenzia intimata nulla ha osservato a riguardo, la presente controversia appare definita con riferimento ad entrambe leposizioni, per Tatone Tiziana ex d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del2016 e per Scalera Rocco ex lege n.197/2022 .
9. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo con compensazione tra leparti delle spese di lite , anche quanto a Scalera Rocco ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
10. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 apri