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Ordinanza — n. 14761/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to tax debt extinguishment via accelerated payment plan under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14761/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted proof of full payment under an accelerated settlement plan. Although the taxpayer argued for dismissal based on the completion of the 'rottamazione' procedure, the Court ruled that the litigation matter ceased to exist upon the effective perfection of the tax definition. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the procedural irregularities regarding the tax notice.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The judicial proceeding is extinguished when the tax debt is effectively settled through an accelerated payment plan, rendering further litigation on the same matter inadmissible.

Parole chiave

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tax debt extinguishment accelerated payment plan rottamazione procedure judicial proceeding termination tax appeal dismissal notificazione postale irregolare osservanza delle norme procedurali azione di rettifica

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018
1.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 6 , del D.L .
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISCOSSIONE S ICILIA S.P.A. , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa , per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppina Daniela Monterossoche ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro MOSCATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza del Popolo n.3 presso lo studio legale Sanasi d’Arpe-Lexia Avvocati e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso,dall’Avv. Alessandro Dagnino. -controricorrente- avverso la sentenza n.4072/35/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 22.11.2016.

Rilevato che: Domenico Moscato impugnò, lamentando vizi di notifica, la cartella di pagamento, notificata a mezzo del servizio postale, portante TRIBUTI-processo- Appello-nova l’iscrizione al ruolo di I.R.P.E.F., sanzioni ed interessi per gli anni di imposta 2000 e 2003, in relazione a corrispondenti avvisi di accertamento divenuti definitivi in assenza di ricorso. La Commissione tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso, considerava la notifica inesistente, perché priva della relazione di notifica del messo notificatore e della relativa firma, nonché l’errato posizionamento della relata sul frontespizio dell’atto e non già in calce.

Proponeva appello l’Ente di riscossione, depositando l’estratto di ruolo relativo alla cartella impugnata e la ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione della cartella di pagamento, rilevando che quando il Concessionario si avvale del servizio postale, la relata è costituita dall’avviso di ricevimento. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Siciliarigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, fondando la propria decisione sulla inammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado dal concessionario che, sebbene decisiva a dimostrare la regolarità della notificazione, non avrebbe carattere di novità, trattandosi di documenti già in possesso dell’appellante.

Proponeva ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.P.A. , affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resisteva con controricorso Domenico Moscato. Il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria, chiedendo l’estinzione del giudizio per l’avvenuto perfezionamento, mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto, dell’ottenuta definizione agevolata (cd.rottamazione ter ) ex art.3, comma 6, del d.l.n.119 del 2018. Considerato che:1.con la memoria parte contribuente ha depositato in atti la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art.3 del d.l.n. 119 del 2018, accettazione con piano di rateizzazione di ADER nonché ricevute dei pagamenti effettuati. 1.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 6 , del D.L . n. 119/2018 :

« L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 1.2. Va, pertanto, alla luce della documentazione allegata in atti, dichiarata l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata, e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate. 2.Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del disposto dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art.3, comma 6, de