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Ordinanza Interlocutoria — n. 14754/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax liability case pending verification of simplified dispute resolution requests by co-obligated parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14754/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax liability case against Francesco Merlo, ordering parties to clarify the status of simplified dispute resolution requests filed by Merlo and his co-obligated partner. The lower courts had dismissed Merlo's direct liability for taxes and sanctions, attributing them solely to the company based on his role as a de facto administrator. The Court halted the proceedings because the outcome depends on whether the co-obligated parties' requests for simplified tax resolution were validly accepted and how they impact the current solidary liability.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022; Art. 1292 c.c.: The Court must suspend proceedings regarding tax liability when the validity of simplified dispute resolution requests by co-obligated parties is contested, as their acceptance may extinguish the debt and alter the nature of the liability.

Parole chiave

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simplified dispute resolution co-obligated parties tax liability suspension solidary debt tax administration procedure responsabilità dell'amministratore gestore di patrimoni sostanza non dichiarata

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022
T9B03FD04166/2014, il contribuente, in data 2 ottobre 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n.
Art. 1292 del codice civile
D.L. 23 ott. 2018, n.119
b) del D.L. 23 ott. 2018, n.119, convertito dalla L.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
2018, n.119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, sia con riguardo all’accertamento n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3320/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MERLO FRANCESCO MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAVARELLA VITTORIO (CVRVTR69E27F205F) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.5180/2018 depositata i l 28/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Dalla sentenza in epigrafe emerge che, a seguito delle risultanze dell'attività di Polizia Giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1491/2011 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti di MANNHEIMER Renato, MERLO Francesco Mario ed altri per reati ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all'emissione di numerosi atti impositivi.

Con riferimento ad una di tali società, ICOSAEDRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già FUTURE LEARNING S.R.L., cancellata dal registro delle imprese) l’11 luglio 2011, rilevava irregolarità per aver registrato fatture per operazioni inesistenti. Di conseguenza, relativamente all'anno 2009, veniva emesso, nei confronti della società, l'avviso di accertamento n. T9B03FD04166/2014 per IRES ed IRAP, oltre accessori e sanzioni, indirizzato sia al liquidatore GARZIA Daniele sia anche al MANNHEIMER ed al MERLO nell'affermata la loro qualità di amministratori di fatto e beneficiari dei proventi illeciti (ciò sulla base della documentazione relativa al suddetto procedimento penale, a termini della quale essi rivestivano il ruolo di autori, ideatori e beneficiari della complessiva attività fraudolenta, nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%).

Il Merlo proponeva ricorso nanti la CTP di Milano, la quale, respinte le eccezioni preliminari, l’accoglieva parzialmente nel merito con riferimento alle sole imposte pretese, giusta sentenza n. 9444/35/2016. L’Ufficio ed il Merlo proponevano appello rispettivamente in via principale ed incidentale. La CTR della Lombardia respingeva il principale ed accoglieva l’incidentale, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua di un’articolata motivazione così, per sommi capi riassumibile: L’avviso di accertamento non contiene una contestazione specifica della qualità di socio occulto assunta dal Merlo.

Esso è stato a questi, oltreché al Mannheimer, notificato nella qualità di amministratore di fatto e nella motivazione aggiunge che la notifica ad entrambi ha luogo nella loro qualità di ideatori, autori e beneficiari degli illeciti contestati. La sentenza di patteggiamento riguardante il Merlo nel procedimento penale che lo ha attinto lo definisce, con il sodale, amministratore e gestore di fatto della società ed ideatore del meccanismo fraudolento. L’Agenzia non indica, tra gli atti prodotti del procedimento penale, quelli da cui risulti la qualità di socio occulto del Merlo.

Donde, con riferimento al pagamento delle imposte, non è ravvisabile la chiamata di questi in responsabilità diretta. Con riferimento alle sanzioni, è andato consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui, anche quando una società è gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni restano in capo alla medesima. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva il Merlo con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi. Considerato che: In via preliminare, è a rilevarsi come, con istanza datata 4 ottobre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che, in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03FD04166/2014, il contribuente, in data 2 ottobre 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022, “avvalendosi della definizione agevolata perfezionata in favore del coobbligato”; indi allegava sia detta domanda, da cui risulta, nel rigo relativo alla “determinazione dell’importo dovuto”, un “importo netto dovuto” pari a zero, siala relativa attestazione di ricevimento in data 2 ottobre 2023 alle ore 18.18 da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

Con istanza datata 24 novembre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Sempre in via preliminare, è a rilevarsi che in controricorso si eccepisce che “il sig. Mannheimer ha presentato due domande” – “accettate dall’Ufficio” –“di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, c.2, lett.

b) del D.L. 23 ott. 2018, n.119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, sia con riguardo all’accertamento n. T9B03FD04166/2014 (domanda n. 0910430, Doc. n. 1), che con riguardo all’atto di contestazione n. T9DCO2L02253/2014, che da esso deriva (domanda n. 0910485, Doc. n. 2)”: pertanto– sul presupposto che il contribuente, come il Mannheimer, aveva “operato per una persona giuridica costituita artificialmente”, e che dunque “la sua responsabilità è identica a quella del sig. Mannheimer ed è una responsabilità solidale e quindi indivisibile” – si conclude che, “a norma dell’art. 1292 del codice civile, il pagamento di un condebitore, anche in via di transazione accettata dal creditore, libera anche l’altro o gli altri coobbligati in solido”, con conseguente cessazione della materia del contendere.

A fronte di quanto innanzi, ad avviso del Collegio, sorge necessità che le parti, e segnatamente l’Agenzia delle entrate, interloquiscano – fornendo altresì idonei chiarimenti e documentazione – sulla regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ex l. n. 197 del 2022 e sulle sorti delle domande di definizione agevolata presentate dal Mannheimer ex d.l. n. 119 del 2018, con correlata individuazione dell’eventuale incidenza della specifica posizione relativa a quest’ultimo in rapporto all’oggetto del presente giudizio.

Ne consegue il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti di fornire i chiarimenti