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Ordinanza Interlocutoria — n. 14738/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 14738/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliataope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi 12 -ricorrente- contro FABIANI FABIO -intimato- avverso la sentenza n.675/16 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 10.05.2016. Rilevato che: la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, quale titolare dell’omonima ditta, per l’anno d’imposta 1998.

Regesto Legislator

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artt. 51 D.Lgs. 546/1992; Ordinanza Interlocutoria — n. 14738/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Proposto dal contribuente ricorso per cassazione questa Corte, con sentenza n.29374, depositata il 16 dicembre 2008, cassava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare alla parte il termine per munirsi di difensore abilitato o, in caso contrario, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In sede di rinvio, la Commissione tributaria provinciale di La Speziaaccoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. L’ufficio finanziario proponeva, allora, appello che veniva dichiarato dalla C.T.R. della Liguria , con la sentenza indicata in epigrafe, inammissibile in quanto tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale previsto per legge a seguito della riduzione operata dalla legge 69/2009.

Parole chiave

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contenzioso tributario inchiesta per frode fiscale inoltro della dichiarazione fiscale arretrati d'imposta esame degli atti fiscali garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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artt. 51 D.Lgs. 546/1992
Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato “violazione degli artt. 51 D.Lgs. 546/1992 e dell’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliataope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi 12 -ricorrente- contro FABIANI FABIO -intimato- avverso la sentenza n.675/16 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 10.05.2016. Rilevato che: la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, quale titolare dell’omonima ditta, per l’anno d’imposta 1998.

Tributi-Processo- Termine per la riassunzione Fabio Fabiani propose avverso l’atto impositivo ricorso che ven ne rigettatodalla Commissione tributaria provinciale adita perché ritenuto fondato su argomentazioni vaghe e generiche, carenti di prova. L’appello proposto avverso la sentenza dal contribuente venne dichiarato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, inammissibile in quanto il Fabiani si era difeso personalmente sebbene si trattasse di controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire e, pertanto, necessitante di difensore abilitato.

Proposto dal contribuente ricorso per cassazione questa Corte, con sentenza n.29374, depositata il 16 dicembre 2008, cassava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare alla parte il termine per munirsi di difensore abilitato o, in caso contrario, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In sede di rinvio, la Commissione tributaria provinciale di La Speziaaccoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. L’ufficio finanziario proponeva, allora, appello che veniva dichiarato dalla C.T.R. della Liguria , con la sentenza indicata in epigrafe, inammissibile in quanto tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale previsto per legge a seguito della riduzione operata dalla legge 69/2009.

Avverso la sentenza in epigrafe l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione con un unico motivo. Fabio Fabiani non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato “violazione degli artt. 51 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 327 cpc, come novellato dagli artt. 46 e 58 legge 69/2009”in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”- l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore nel quale era incorsa la C.T.R., per avere considerato tardiva la notifica effettuata nel termine annuale da considerarsi, invece, valevole essendo il primo grado del giudizio instaurato nel 1995 e, quindi, prima della data di entrata in vigore della riduzione dei termini operata dalla Legge 69/2009 (luglio 2009).

2. La censura involge la questione, relativa all’applicazione del principio del tempus regit actum ritenuto, da alcune recente pronunce (v. Cass. n.22407 del 2020) inapplicabile nel caso, quale quello in esame, di cd. rinvio restitutorio, per l’esame della quale appare opportuna la trattazione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

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