Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the taxpayer's subsequent adherence to the simplified tax dispute settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because he subsequently adhered to the simplified tax dispute settlement procedure, which requires abandoning ongoing litigation. Although the taxpayer requested a ruling on the lack of interest, the court noted he had not yet completed the condonation procedure required by the new law. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits regarding the delegation of authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw n. 197 of 2022; Law n. 197 of 2022: The taxpayer's adherence to the simplified tax dispute settlement procedure renders the ongoing appeal inadmissible due to the loss of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuseppe Del Prete, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Raffaele Locantore del Foro di Napoli, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Carlo Poerio n. 89/a in Napoli; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 7371, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 30.5.2018, e pubblicata il 29.8.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef, Irap, 2010 - Delega alla sottoscrizione dell’accertamento –Requisiti - Adesione a definizione agevolata - Richiesta di pronuncia di inammissibilità - A causa della sopravvenuta carenza d’interesse.
1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 23.10.2015 a Giuseppe Del Prete, libero professionista, l’avviso di accertamento n. TF3010503490, mediante il quale richiedeva maggiori tributi ai fini Irpef ed Irap, nella misura dichiarata di 75.860,00 Euro, con riferimento all’anno 2010.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure procedurali e di merito, contestando tra l’altro il vizio di delega del funzionario firmatario dell’avviso. La CTP rigettava il ricorso.
3. Giuseppe Del Prete spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
4. Avverso la pronuncia del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso. L’ Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec il 28.2.2019, ma non si è costituita nel processo di legittimità. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato nota con allegata istanza di adesione a normativa condonistica. Successivamente ha depositato memoria domandando la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della carenza di interesse sopravvenuta. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancanza di un limite temporale nelle deleghe di firma dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione del combinato disposto dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, per non avere il giudice dell’appello rilevato il vizio insanabile delle deleghe di firma perché prive di un termine di validità.
3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso introdotti dal contribuente. Il ricorrente, invero, ha depositato nota con allegata documentazione, mediante la quale ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022. La specifica disciplina prevede, tra l’altro, l’assunzione dell’obbligo a rinunziare ai giudizi in corso. Il contribuente, invero, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il completamento della procedura di condono.
4. Tuttavia Giuseppe Del Prete ha allegato copia della sua istanza di definizione agevolata ed ha quindi domandato, con memoria datata 29.4.2024, pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La sua istanza può essere accolta. 4.1. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria proposto difese nel giudizio di legittimità. 4.2. Inoltre, il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez.
VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). La Corte di Cassazione
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso introdotto da Del Prete Giuseppe, in