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Ordinanza — n. 14651/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls Regional Tax Court decision for violating tax law principles on capital gains calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14651/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Regional Tax Court's decision regarding a capital gains tax dispute involving the heirs of Luigi Majori. The Regional Court had reformated a lower court ruling by adopting the taxpayer's declared sale price without verifying its accuracy, despite geological constraints on the property. The Court held that the Regional Court violated tax statutes by failing to apply the principle of cash basis and improperly shifting the burden of proof to the administration.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917/1986; Art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917/1986; Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 67 e 68 TUIR; Art. 115 c.p.c.: Capital gains on real estate are taxable under the cash basis principle based on the declared price unless there is reason to doubt the contract's validity, and the tax authority cannot arbitrarily require alternative calculations without evidence of untruthfulness.

Parole chiave

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capital gains tax cash basis principle declared sale price burden of proof tax administration duty property valuation annulment of judgment successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917/1986
Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett.
Art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Ricorda come a termini dell’art. 68, co.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Art. 67 TUIR
Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett.
Art. 68 TUIR
Ricorda come a termini dell’art. 68, co.
Art. 115 c.p.c.
La decisione della CTR si porrebbe altresì in conflitto con l’art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di decidere in base alle prove acquisite agli atti.
artt. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 67 e 68 TUIR e 115 c.p.c.
art. 115 c.p
La decisione della CTR si porrebbe altresì in conflitto con l’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 23893/2019
Cass. V, n. 2115/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08218/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro Thorburn Pamela Anne, Majori Antonio e Majori Silvia, quali eredi di Majori Luigi -intimati- Oggetto: tributi 23– 08218 - 2017 – 03/04 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, Firenze, n . 1673/16/16 pronunciata il 19 ottobre 2015 e depositata il 29 settembre 2016,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR toscana, in epigrafe indicata, con cui il Collegio d’appello ha riformato la sentenza di primo grado che, invece, aveva confermato la legittimità di un atto impositivo emesso ai fini del maggior Irpef derivante da una plusvalenza generata da un atto di compravendita, avente ad oggetto un appezzamento di terreno e un’unità abitativa. In sintesi, la CTR aderiva alla tesi di parte contribuente, appellante, laddove riferiva che la CTP non aveva tenuto conto delle osservazioni rese in ordine alla capacità edificatoria delle aree (queste ultime, ancorché ricadenti in area edificabile, non potevano consentire alcuna edificazione per motivi geologici).

Parimenti la CTR aderiva alla tesi del contribuente, secondo cui il valore di compravendita era stato indicato solo per la parte acquirente ed ai soli fini della liquidazione dell’imposta di registro, così censurando l’operato dell’Ufficio che aveva acriticamente aderito a tale dichiarazione di valore senza previamente valutare il reale valore degli immobili compravenduti. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge un unico motivo di ricorso. Rimangono intimati i contribuenti, eredi del sig. Luigi Majori.

CONSIDERATO Con l’unico motivo, la ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 67 e 68 TUIR e 115 c.p.c. In sintesi,denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR travisato la fattispecie sottoposta al suo esame. Rileva invero come 23– 08218 - 2017 – 03/04 /2024 MMF le argomentazioni addotte dalla CTR a sostegno della decisione di riforma siano “tipiche” dei “provvedimenti di rettifica del valore dei cespiti trasferiti”,circostanza estranea al giudizio, non avvedendosi invece che “il recupero investe – molto più semplicemente una plusvalenza calcolata in base al prezzo dichiarato nel contratto e quindi conformemente ai criteri fissati dalla legge, aumentato dei costi rivalutati”.

Ricorda come a termini dell’art. 68, co. 1, TUIR le plusvalenze siano determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto. Precisa che il corrispettivo percepito può essere accertato sulla scorta di quanto dichiarato in attidalle parti ovvero a mezzo di altri elementi, ove si ritenga che il primo sia inveritiero. Specifica che, nel caso in commento , sarebbe stato utilizzato il corrispettivo dichiarato in atti quale prezzo della compravendita. La decisione della CTR si porrebbe altresì in conflitto con l’art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di decidere in base alle prove acquisite agli atti.

Riproduce, altresì , in atti l’atto impositivo ai fini dell’autosufficienza. Il motivo èfondato. Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett.

a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto, ne deriva che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è quello in cui il corrispettivo è percepito, facendosi riferimento a quanto dichiarato dal contribuente, salvo diversa indagine solo quando vi sia ragione di dubitare delledichiarazioni contrattuali (cfr. Cass. V, n. 23893/2019). In tal senso, risulta a tal fine irrilevante che l'atto di compravendita sia stato stipulato anche in un anno precedente(cfr.

Cass. V, n. 2115/2020). A tali principi non si si è attenuta la sentenza in scrutinio, imponendo di fare riferimento ad altri calcoli di cui sarebbe onerata l’Amministrazione finanziaria, eccentrici rispetto alla previsione 23– 08218 - 2017 – 03/04 /2024 MMF normativa ed in difetto da dichiarati elementi di inattendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti, come risultanti negli atti negoziali di acquisto e vendita del compendio immobiliare. Il ricorso è quindi fondato e la sentenza merita annullamento con rinvio per la riedizione del giudizio di merito secondo i principi sopra enunciati.

PQM La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impug n ata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudi