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Ordinanza — n. 14633/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal by dismissing taxpayer's nullity claim due to res judicata on company income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14633/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision annulling a tax assessment. The taxpayer argued for nullity due to lack of contradictory proceedings, but the court found a prior judgment on the company's income had already become final. Consequently, the court ruled that the taxpayer's income assessment must follow the established company judgment to ensure procedural economy and reasonable duration.

Regesto Legislator

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Art. 324 c.p.c.; Art. 2576 c.p.c.: When a judgment on a company's income becomes final, subsequent assessments against partners based on that income cannot be declared null for lack of contradictory proceedings if the company's judgment already passed into res judicata.

Parole chiave

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res judicata tax income assessment partnership company contradictory proceedings procedural economy tax agency appeal litisconsortio necessario spese di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Col secondo motivo si eccepisce violazione dell’art. 324, cod.
Art. 2576 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/05/2011, n. 9752
Cass. 04/05/2011, n. 9752; questa Corte ha del resto ritenuto realizzato il contraddittorio anche in caso di decisione separata nel merito e riunione solo in sede di legittimità, cfr.
Cass. 27/07/2016, n. 15566
(Cass. 27/07/2016, n. 15566) Peraltro, una volta che la sentenza relativa alla controversia sul reddito sociale venne emessa e passò in giudicato, risulta inutile la rimessione in primo grado, non restando che dichiarare la nullità della sentenza stessa per contrasto di giudicato con la pronuncia suddetta.
Cass. 10/12/2019, n. 32220
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro Michele GALASSO, n. Napoli il 26 agosto 1934; –intimato – Avverso la sentenza n. 7315/21 depositata il 14 ottobre 2021 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.La CTR, nel respingere con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’Agenzia, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente, conseguente alla contestazione di maggior reddito da partecipazione (nella misura del 49 %) in relazione alla società HAIWE’S s.a.s. per l’anno d’imposta 2008, derivante da situazione economica di incongruità GIUDICATO del rapporto fra costi e ricavi con particolare riguardo al costo per manodopera. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio essendo pendente giudizio per l’accertamento inerente alla società.

2. Col secondo motivo si eccepisce violazione dell’art. 324, cod. proc. civ., per violazione del giudicato formatosi nel contraddittorio delle parti con riferimento all’accertamento nei riguardi della società.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Preliminarmente va preso atto del fatto che effettivamente, come da produzione della ricorrente amministrazione, risulta che con sentenza n. 2983.03.2021, depositata il primo aprile 2021, e passata in giudicato, nel contraddittorio di entrambi i soci incluso quindi il ricorrente, l’accertamento nei riguardi della società avente ad oggetto il medesimo anno d’imposta è stato confermato dalla CTR della Campania. Risulta in particolare che in quel giudizio non solo partecipavano la società e l’altro socio, Raffaele Amato, ma altresì il Galasso, quest’ultimo a mezzo d’intervento volontario, strumento che appare sufficiente a garantire l’integrità del contraddittorio (cfr.

Cass. 04/05/2011, n. 9752; questa Corte ha del resto ritenuto realizzato il contraddittorio anche in caso di decisione separata nel merito e riunione solo in sede di legittimità, cfr. per tutte Cass.n.29843/2017). Orbene il giudicato relativo all’accertamento sul reddito societario non può che riflettersi sulla controversia inerente al reddito da partecipazione allo stesso conseguente. In particolare, trattandosi di società di persone, la controversia non poteva che decidersi unitamente a quella pendente inerente al reddito societario. In effetti In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari. (Cass. 27/07/2016, n. 15566) Peraltro, una volta che la sentenza relativa alla controversia sul reddito sociale venne emessa e passò in giudicato, risulta inutile la rimessione in primo grado, non restando che dichiarare la nullità della sentenza stessa per contrasto di giudicato con la pronuncia suddetta.

Non essendo poi a quel punto necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito, in conformità al giudicato, e con rigetto della domanda introduttiva, e tanto in ossequio al principio dell’economia processuale e della durata ragionevole del processo Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascun socio), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento nei confronti del socio (Cass. 10/12:2019, n. 32220).

4. La sentenza va dunque cassata e, decidendo nel merito, va respinta la domanda introduttiva, con aggravio di spese del giudizio di legittimità in capo al contribuente, compensate quelle dei giudizi di merito. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge la domanda introduttiva. Condanna l’intimato al pagamento delle spese che liquida in € 4100,00 oltre spese pr