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Ordinanza — n. 14621/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as taxpayer's debt settlement extinguished the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally adopted a debt settlement plan. Although the taxpayer initially resisted, they later deposited proof of full payment and a commitment to withdraw the lawsuit. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without addressing the specific legal errors alleged by the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 3, fourth comma, D.L. n. 119/2018; Art. 360, first comma, n. 4, Civil Procedure Code: When a taxpayer adopts a debt settlement plan and pays all installments, the litigation is extinguished by cessation of the disputed matter, rendering further procedural appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt settlement extinguishment of litigation cessation of disputed matter debt repayment plan tax appeal dismissal withdrawal of lawsuit procedural extinction sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, fourth comma, D.L. n. 119/2018
18 e 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 360, first comma, n. 4, Civil Procedure Code
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112, Civil Procedure Code
546 in combinato disposto con l’art. 112 cod.
Art. 18 and 24, D.Lgs. n. 546/1992
art. 112 cod. proc. civ
546 in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11979/2012R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro GULISANO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Guido Distefano ed domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 90/18/2011, depositata in data28 marzo 2011 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Stefano Visonà, ha concluso per l’estinzione del giudizio. Rilevato che: Revoca credito d’imposta 2002 1. Con sentenza n. 90/18/2011, depositata in data 28 marzo 2011, la C.t.r. della Sicilia ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza n. 164/03/2007 della C.t.p. di Catania, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da Antonino Gulisano avverso il provvedimento di revoca di credito d'imposta, per l'annualità 2002, emesso a seguito di verbale di contestazione, e la relativa cartella di pagamento.

2. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria difensiva, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136).

3. La suddetta memoria non veniva notificata alla ricorrente Agenzia delle Entrate ma unicamente al concessionario per la riscossione, il che rendeva opportuno disporre la notifica della memoria e dei suoi allegati all'ufficio al fine di rendere noto a questa Corte l'esito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata anche con riguardo all'odierna controversia. Ciò avveniva con ordinanza interlocutoria di questa Corte dell’11 febbraio 2020 che assegnava gg 60 dalla comunicazione dell’ordinanza medesima per tale incombente.

4. Effettuato il relativo deposito, con ordinanza del 3gennaio 2022, resa all’esito della pubblica udienza del 23novembre 2021, la Corte sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del d.l. n. 119/18, rinviando la causa a nuovo ruolo, in attesa del completamento del piano di rateazione, da ultimarsi a novembre 2023. La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 3 aprile 202 4 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione degli artt. 18 e 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r . ha statuito che la pretesa contenuta nell’avviso di recupero del credito d’imposta ha formato oggetto di definizione ex art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla base di un eccezione, però, che non costituiva motivo di ricorso introduttivo del giudizio, ma che era stata dedotta solo con memoria illustrattiva successivamente alla costituzione in giudizio. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sullo specifico motivo d’appello, proposto dall’ufficio, circa la mancanza di errori nella determinazione del credito d’imposta spettante alla parte. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. si è limitata a recepire pedissequamente le statuizioni circa l’avviso di recupero del credito contenute nella decisione di primo grado, senza, dunque, dare conto delle ragioni che l’hanno condotta ad emettere la propria decisione al riguardo.

2. Va premesso che in data 31 ottobre 2023, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati ai concessionari della riscossione prevista dall’art. 3 , del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (cd. Rottamazione ter) ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia dellequietanze di versamento d i tutte le rate . 2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del n. 119/18, e rilevato che la documentazione tempestivamente depositata attesta il pagamento di tutte le rate, che il contribuente si è impegnato alla rinuncia al giudizio e che il tutto è stato notificato all’Agenzia delle Entrate, il giudizio si ̀ estinto per cessazione della materia del contendere.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.

4. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’e