Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding extinction of civil proceedings due to legislative time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found that the insertion of the case into a specific legislative list automatically documented the regular conclusion of the dispute under the new law, rendering any prior denial of extinction invalid. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings constitutes a definitive conclusion of the dispute, precluding further litigation on the merits and fixing costs on the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12315/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FARINA MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato NEBBIA GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 606 /01/2019 depositata il 06/11/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R