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Ordinanza — n. 14607/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection notices when free bar counsel is used instead of State Attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14607/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the Agency's appeal against a lower tribunal's dismissal of a taxpayer's appeal. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because it was represented by a free bar lawyer rather than the State Attorney. The court held that the use of free bar counsel is permissible for tax collection disputes unless the State Attorney is unavailable or specific high-value exceptions apply.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The use of free bar counsel for tax collection appeals is valid without proof of State Attorney unavailability unless specific exceptions under the State Attorney-Agency Protocol are met.

Parole chiave

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tax collection appeals State Attorney protocol free bar counsel inadmissibility of appeal Corte di Cassazione sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate – Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 363 c.p.c.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».
Art. 11 D.Lgs. n. 546 del 1992
civ., la «Violazione e falsa applicazione art. 11 D.Lgs. n. 546 del 1992 e art.
Art. 4 novies legge n. 58 del 2019
546 del 1992 e art. 4 novies legge n. 58 del 2019», lamentando che la CTR abbia ritenuto inammissibile l’appello perché proposto con il patrocinio di un difensore del libero Foro.
Art. 182 c.p.c.
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c.».
art. 182 c.p
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c.».
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 30008 del 2019
Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: «Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33307/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SULLA SALVATORE -intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1047/2019 depositata il 03/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Calabria in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente, in controversia avente ad oggetto il ricorso proposto da Salvatore Sulla avverso le cartelle di pagamento indicate nella intimazione portante il numero 03020159009370746000. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate – Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione art. 11 D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 4 novies legge n. 58 del 2019», lamentando che la CTR abbia ritenuto inammissibile l’appello perché proposto con il patrocinio di un difensore del libero Foro.

2. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente, in via subordinata, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c.».

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: «Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del di. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)». 3.1.

Il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, dunque, in tema di «Contenzioso afferente l’attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

4. Assorbito il secondo motivo di ricorso, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esam