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Ordinanza — n. 14605/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Customs appeal, allowing tax authority to terminate proceedings via installment plan payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the company's request to terminate tax proceedings. The company had previously requested a simplified termination procedure under specific legislative provisions, which the Regional Commission denied. The Court ruled that the company's subsequent payment of the final installment under the approved payment plan satisfied the statutory conditions for extinguishing the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 119, comma 1, lett. a), l. 17 dicembre 2018, n. 136: The completion of the final installment payment under an approved installment plan constitutes the fulfillment of requirements for the termination of tax proceedings, thereby extinguishing the litigation.

Parole chiave

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tax proceedings termination simplified procedure request installment plan payment customs tax liability litigation extinction Regional Tax Commission Cassation dismissal ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
con nota del 29/11/2023 la ricorrente ha documentato di avere effettuato l’ultimo pagamento del piano di rateazione approvato a seguito della istanza di definizione proposta ai sensi dell’art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione;
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Testo completo

2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21528/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro BIAGINI PIERO C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO, 8, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO (CRLNLM70L20H501V),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO FILIPPO ALESSANDRO (BRNFPP67M07D969M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LIGURIA n. 153/05/15depositata il 02/02/2015 . Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Visonà, che ha chiesto la rimessione del ricorso alla pubblica udienza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 153/05/15 del 02/02/2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 96/01/13 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Biagini Piero C. s.r.l. (di seguito Biagini) avverso l’avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori per tubi) avvenute nel 2007;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Biagini resisteva in giudizio con controricorso e, in data 27/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27/03/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. CONSIDERATO CHE 1. con nota del 29/11/2023 la ricorrente ha documentato di avere effettuato l’ultimo pagamento del piano di rateazione approvato a seguito della istanza di definizione proposta ai sensi dell’art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;

2. può, pertanto, essere disposta l’estinzione del giudizio, restando le spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte di