Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14595/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court dismissal due to partial debt settlement leaving residual claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14595/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court judgment that had dismissed the case due to a settlement. The taxpayer had utilized a simplified payment procedure for only a portion of the total tax debt assessed in the notice. The court ruled that because the settlement covered only part of the claim, the legal dispute regarding the remaining balance persisted, preventing the dismissal of the entire case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 comma 2 d.l. n. 193/2016; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: When a simplified payment procedure settles only a portion of the tax debt, the interest in deciding the merits of the litigation persists for the residual amount, precluding the dismissal of the case for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt settlement partial debt resolution cessation of subject matter litigation dismissal tax appeal procedure procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.L.
Art. 112 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 15 DPR 602/73
in relazione all’art. 15 del DPR 602/73, 68, del D.Lgs.
Art. 46 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 44 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
15 DPR 602/73 e quindi, alla riscossione frazionata in pendenza d’impugnazione che l’art. 68 D.Lgs.
art. 112 c.p
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 68 D.Lgs. n. 546/92
15 DPR 602/73 e quindi, alla riscossione frazionata in pendenza d’impugnazione che l’art. 68 D.Lgs. n. 546/92, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
193/2016 riguarda i giudizi sulle cartelle e non sugli avvisi di accertamento presupposti (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv.
Cass. 31 agosto 2022, n. 25568
Cass. 31 agosto 2022, n. 25568).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27532/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CAPRIELLO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI N. 64, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LA COMMARA (LCMMRT67M07F839M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO JOSE' CAVALLARO (CVLVCN76C18C351B), FRANCESCO DANIELE DI DONATO (DDNFNC75M28F284P) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST.SALERNO n. 1363/2019 depositata il 14/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti della sentenza in epigrafe, che ha dichiarato estinto per cessata materia del contendere il giudizio, avente ad oggetto il ricorso proposto da Gaetano Capriello avverso l’avviso di accertamento notificatogli per Irpef, Iva e Irap 2010.

2. Il contribuente ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza. In prossimità dell’adunanza, il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, l’«Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 15 del DPR 602/73, 68, del D.Lgs. 546/1992. Nullità della sentenza».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’«Error in judicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 193/16, in relazione all’art. 15 del DPR 602/73 e agli artt. 46 e 68 del D.Lgs. 546/92».

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 46 e 44 D.Lgs. n. 546 con riferimento all’art. 6 d.l. n. 193/16, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere erroneamente la CTR dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza che vi fosse una rinuncia regolarmente accettata e senza che l’Amministrazione avesse manifestato formalmente di non vantare più la pretesa tributaria.

4. I primi tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto, pur relazione ai diversi vizi di cui all’art. 360, comma 1 n. 3, tutti censurano la decisione impugnata per avere erroneamente dichiarato estinto il giudizio, nonostante la definizione agevolata avesse avuto ad oggetto solo una parte della pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento notificato, ed in assenza di una formale rinuncia da parte del contribuente.

5. I motivi sono fondati. 5.1. Il ricorso del contribuente ha ad oggetto un avviso di accertamento, e pertanto le due cartelle di pagamento oggetto della definizione agevolata, come indicato dall’Agenzia delle entrate, non possono che riferirsi –ove collegate all’atto impositivo - alla riscossione a titolo provvisorio della fase amministrativa ai sensi dell’art. 15 DPR 602/73 e quindi, alla riscossione frazionata in pendenza d’impugnazione che l’art. 68 D.Lgs. n. 546/92, comma 2, lett.

b) limita all’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa, come nel caso di specie, accoglie parzialmente il ricorso. 5.2. La residua pretesa tributaria non risulta pertanto estinta, essendo "pendenti" le ulteriori somme (imposte e sanzioni) non ancora affidate all'agente della riscossione, e che eventualmente potrebbero risultare dovute sulla base della decisione finale della Cassazione, ciò in quanto l'adesione alla rottamazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016 ha riguardato le cartelle emesse per una sola fase della riscossione frazionata relativa al procedimento. 5.3.

Quindi, la rottamazione non comporta l'estinzione del giudizio, che deve proseguire per la parte non definita ai fini della verifica degli importi dovuti sulla base del decisum definitivo, come chiarito al paragrafo 6 della circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017 che somministra chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi oggetto di giudizio. In particolare, si legge nella richiamata circolare che: -) possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assume l'impegno a rinunciare al giudizio stesso); -) al di là dell'impegno formalmente assunto dal contribuente, dal punto di vista sostanziale rileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio; -) tuttavia, qualora il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria, e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si sia perfezionata) solo (per) una parte del debito del contribuente, persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite (come nell’ipotesi di iscrizione a ruolo per riscossione frazionata). 5.4.

Occorre ancora precisare che: -) la definizione di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016 riguarda i giudizi sulle cartelle e non sugli avvisi di accertamento presupposti (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 -01); -) "l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi" rimanda alla circolare 8/03/2017 n.2E, che, in vista della scadenza del 31 marzo, entro la quale doveva essere presentata all'agente della riscossione l'apposita istanza con la quale il debitore chiedeva di fruire della c.d. rottamazione delle cartelle di cui all'art. 6 del DL 193/2016, ha fornito alcuni chiarimenti, tra i quali che per singolo carico iscritto a ruolo o affidato si deve intendere la singola partita di ruolo e non per questo l'avviso nella sua interezza; -) di conseguenza, quanto versato per rottamare le cartelle andrà scomputato sull'eventuale importo dovuto all'esito del giudizio sull'avviso di accertamento; pertanto, nella specie, nella ipotesi di parziale accoglimento della domanda del contribuente, deve ritenersi che il carico affidato all'Agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria e che persista l'interesse alla decisione nel merito della lite per la parte residua, non coperta dalla definizione agevolata (cfr.

Cass. 31 agosto 2022, n. 25568).

6. I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento delle precedenti censure.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sezione staccata di Salerno - affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sezione staccata di Salerno - affin