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Ordinanza — n. 14591/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding automated VAT control when creditor rights are substantively proven within two years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14591/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that annulled a VAT payment order. The lower courts upheld the taxpayer's right to claim a VAT deduction despite missing the annual declaration, provided the debt existed and was exercised within two years. The Court rejected the Agency's argument that the automated control procedure was improper, emphasizing that the taxpayer successfully demonstrated the substantive requirements for the deduction in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. 600/73; Art. 54 d.P.R. n. 633/72; Art. 1242 cod. civ.: The financial administration may utilize automated role registration and control procedures; however, once a payment order is notified, the taxpayer retains the full right to prove the legitimate exercise of the deduction right in court, provided the substantive requirements are met and the right is exercised within the two-year limitation period.

Parole chiave

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VAT deduction rights automated tax control two-year limitation period omitted annual declaration substantive proof of debt dichiarazione fiscale tardiva sottrazione dell'iva dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis d.P.R. 600/73
Art. 54 d.P.R. n. 633/72
Art. 1242 cod. civ.
Art. 30 d.P.R. n. 633/72
Art. 54 bis d.P.R. n. 633/72
Art. 13 d.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.
artt. 36 bis d.P.R. 600/73
per aver il giudice d’appello ritenuto che l’Agenziadelle Entrate non avrebbe potuto fare uso nella fattispecie dell’iscrizionea ruolo e controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73e 54 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016
647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21271 /2021 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliatain Roma, via Dei Portoghesi , n. 12, –ricorrente – contro MUNAFO’ SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Paolo Marletta (pec: avv.gianpaolomarletta@pec.it ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione , –controricorrente – nonché Oggetto:IVA – accerta- mento– controllo auto- matizzato RISCOSSIONESICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., –intimata – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Si- cilia,sez. staccata di Catania, n. 976 / 6 /20 2 1 depositata il 1 ° febbraio 2021,non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, è stato rigettato l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 11430 / 9 /201 5 che ha accolto il ricorsointroduttivo di Antonino Salvatore Munafò avverso la cartella dipagamento n. 29320140012218222 emessa dall’agente della ri- scossioneper conto dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto IVA relativaal periodo di imposta 2010 . 2.L’Agenzia ha emesso la cartella di pagamento a seguito di iscri- zionea ruolo e controllo automatizzato ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73 e54 d.P.R. n.633/72 in sede di controllo formale della dichiarazione deiredditi Modello IVA 2011 per l’anno di imposta 2010, cui è seguita comunicazionedi irregolarità , in ragione del mancato riconoscimento delcredito IVA derivante da dichiarazione omessa per l’anno di im- posta2009. 3.Il giudice di prime cure ha accerta to l’esistenza del credito e l’ eser- ciziodel diritto entro i due anni dal momento in cui il credito è sorto, ritenendosulla base della giurisprudenza di legittimità che non fosse preclusivala mancata presentazione della dichiarazione annuale.

Per l’effetto,ha dispo sto l’annullamento della cartella di pagamento . La decisioneè stata confermata dal giudice d’ appello .

4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica il contribuente con controricorso . L’agente della riscossione non ha svoltodifese. Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applica- zione de gli art t . 3 0 , 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72 , 13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto che l’Agenziadelle Entrate non avrebbe potuto fare uso nella fattispecie dell’iscrizionea ruolo e controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73e 54 d.P.R. n.633/72.

Secondo la ricorrente, sarebbe stato improprioil richiamo alla compensazione di cui all’art.1242 comma 1cod. civ. e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione operato dal giudice d’appello, perché l’esistenza del credito IVA del contri- buente “è stato appurat a solo in sede di esame dell’istanza di re- clamo presentata dal contribuente e, quindi, successivamente al controlloautomatizzato della dichiarazione dell’anno di imposta 2010 eall’emissione della cartella di pagamento ” (cfr. p.6 ricorso). 6.Il motivo è inammissibile.

Laquestione centrale non è la legittimità della procedura ex artt. 36 bisd.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 , che ben poteva essere adot- tatadall’Agenzia nella fattispecie . Il punto focale è che , per consoli- datainterpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01) , una volta ricevuta la notifica della cartella, legittimamente adottata dall’Am- ministrazione finanziaria, il contribuente ha piena facoltà di dimo- strarein giudizio il legittimo esercizio del diritto di detrazione pur in assenzadi dichiarazione annuale.LaCorte ribadisce il principio del l a neutralità dell'imposizione armo- nizzatasul valore aggiunto , il quale comporta che , pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versa- mentiper un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la pre- sentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quelloin cui il diritto è sorto, dev ’ essere riconosciuta dal giudice tri- butario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti so- stanzialiper la detrazione .

I n tal caso, nel giudizio di impugnazione dellacartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automa- tizzato,non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimo- stratoin concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzatiad operazioni imponibili . 7.Nel caso di specie, la CTR ha accerta to che , nonostante l’ omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è stata contestata dall’Agenzia e l’esercizio della stessa è avvenuto entroi due anni da quando il diritto è sorto.

Afronte di ciò, la ricorrente per cassazione non ha fornito evidenza , riproducendoi pertinenti passaggi delle proprie difese in primo e se- condogrado, di aver tempestivamente contestato o l’esistenza del creditoo il superamento della cornice temporale biennale , dando di- mostrazionedel superamento del periodo di due anni tra il momento incui il credito è sorto e l’ esercizio del diritto . Daquanto precede deriva l’inammissibilità della censura.

8. Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate comein dispositivo in favore della parte costituita , seguono la soc- combenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la