Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Farma 3 Tec SRL against the Agenzia delle Entrate's declaration of procedural extinction. The lower court ruled that the tax authority's submission of the case to the extinction list under Article 40, Paragraph 3 of D.L. No. 13/2023 legally terminated the proceedings. Consequently, the cassation court upheld this decision, confirming that the process was extinguished without further judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The submission of a case to the extinction list by the tax authority legally terminates the proceedings, barring further appeals unless parties request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9685/2020 R.G. proposto d a AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FARMA 3 TEC SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiMARCHETTI FABIO e RASI FEDERICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 2147 /06/2018 depositata il 30/11/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro