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Decreto — n. 14584/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by simplified settlement agreement under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 14584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the administrative tax proceeding extinguished following the municipality's adoption of a simplified settlement procedure. The plaintiff argued for a full trial, but the defendant successfully utilized the new legislative framework to resolve the dispute without a contested hearing. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer adopts the simplified settlement procedure provided by the new law, the administrative proceeding is automatically extinguished without the need for a contested trial.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax administrative proceeding procedural extinction simplified tax payment costs of extinguished process

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12229/2014R.G. proposto da: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Elvira Di Mezzo contro SOCIETA’ DEL TRAVERTINO ROMANO SPA, rappresentata e difesadall’Avv. Gianmarco Tardella avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 419/04/2013 depositata il 06/11/2013, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCE