Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by RIZZI INOX SRL against the Agenzia delle Entrate's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the tax authority transmitted the case to the extinction list under Article 40 of the 2023 decree, which mandates rapid closure of such proceedings. Consequently, the appellate court upheld the decision, confirming that the procedural timeline for declaring extinction had been strictly observed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The transmission of a tax dispute to the extinction list pursuant to the 2023 decree automatically declares the process extinct, barring further appeals unless parties request a hearing under specific civil procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20225/2017 R.G. proposto da RIZZI INOX SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiCOLAPINTO FILIPPO e COLAPINTO CARLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 172 /11/2017 depositata il 20/01/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R