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Ordinanza Interlocutoria — n. 14524/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to new role due to unacquired merits file essential for decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14524/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the revocation appeal against an interlocutory order because the merits file was not yet acquired. The appellant argued factual errors regarding notification and the scope of challenged judgments, while the defense remained absent. The court ruled that without the essential merits file, the case must be remitted to a new role for proper processing.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a merits file is not acquired in time, the court must remit the case to a new role to allow for a decision based on complete evidence.

Parole chiave

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revocation appeal merits file acquisition interlocutory order remission to new role procedural defect motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17502/2015 R.G. proposto da : DONNARUMMA GENNARO, domiciliato ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COTICELLI FELICIANA (CTCFCN80H66E131M), COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L) -ricorrente- contro COMUNE GRAGNANO, PUBLISERVISI SRL -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5838/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1.

Gennaro Donnarumma ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza5838/2012, deducendo un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull'errata supposizione che l'atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica nonché un ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove, con quest i, era stata impugnata non solo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n.41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest'ultima decisione;

2. gli intimati Pubbliservizi s.r.l. ed il Comune di Gragnano no n svolgevanoattività difensiva; 3.a seguito di deposito di relazione ex art.380- bis cod. proc. civ. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, depositata memoria ad opera di parte ricorrente, questa Corte – Sesta Sezione Civile –con l’ ordinanza n.6800/2017 assumeva che la prima doglianza era da ritenere inammissibile rileva ndo, per contro, che era non infondata la seconda doglianza avanzata dal Donnarumma con il ricorso per revocazione in quanto dagli atti ed, in particolare, dal ricorso per cassazioneemergeva l a sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordinanza si faceva riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, e per tale ragione rime tteva la causa per la trattazione alla “Quinta Sezione Civile” di questa Corte;

3. con ordinanza interlocutoria n.22933/2023 questa Corte disponeva l’ acquisizione del fascicolo di merito, fascicolo ad oggi non acquisito CONSIDERATO CHE la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo non essendo stato nelle more acquisito il fascicolo di merito, indispensabile ai fini del decidere

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la tempestiva acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di