Cassation court dismisses appeal and declares tax case extinguished due to successful settlement request under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted a request for expedited settlement under the 2022 law. The Agency of Revenue appealed a regional tribunal's rejection of its tax assessment, arguing procedural nullity and errors in income calculation rules. The court ruled that since the taxpayer properly filed the settlement request and paid the owed amount, the proceedings must be terminated with costs shared.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197-202 della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer submits a valid request for expedited tax dispute resolution and pays the due amount, the judicial proceedings are declared extinguished by the court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4950/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Merlo Francesco Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Ciavarella, presso il cui studio in Milano, via Vittor Pisani n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: vittorio.ciavarella@milano.pecavvocati.it); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 4843/20/ 20 1 8, depositata il 12 . 11 .201 8 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del5 dicembre 2023 . RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Milano accoglieva i l ricors o propost o da Merlo Francesco Mario avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette , in relazione all’anno 2005; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione de gli artt. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 7, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per motivazione apparente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 44 e 47 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confuso le regole che presidiano la determinazione dei redditi delle società di capitali e la determinazione dei redditi di capitale da imputare ai singoli soci; -ciò premesso, con istanza depositata in data 1.08.2023 , il ricorrente ha chiesto di sospendere il giudizio , essendosi a vvalso della definizione delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 – 202 della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, unitamente alla copia della PEC di trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate e alla quietanza di pagamento dell’intera somma dovuta; - con successiva istanza del 24.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., poi, «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessante giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200);
“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201);- poiché all’istanza di sospensione risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della somma dovuta, il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così de