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Ordinanza — n. 14491/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax authority and taxpayers agree to expedited settlement extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14491/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the tax authority and the taxpayers mutually agreed to the expedited settlement procedure. The taxpayers invoked Article 1 of Law No. 197/2022 to settle the dispute regarding tax assessments from 2003-2005, while the tax authority accepted this resolution without objection. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated due to the parties' joint decision to abandon the legal contest.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022; When the tax authority and taxpayers mutually agree to the expedited settlement procedure, the court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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expedited settlement procedure tax authority agreement extinguishment of litigation Law 197 2022 tax assessment dispute contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendodi dichiarare estinto il giudizio ex art. 1 legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2593/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende per legge . -ricorrente- contro Ceccato Germanoe Brunato Daniela, ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della Autotrasporti Ceccato s.n.c., e Brunato Marco, tutti rappresentatiedifesi nel presente giudizio dall’avv. Piero Borella, come da procura speciale, e domiciliati presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in piazza Cavour, Roma. -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n . 62 /201 7 , depositata il 10 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendodi dichiarare estinto il giudizio ex art. 1 legge n. 197 del 2022; udito per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Alfonso Peluso, che ha dedotto l’ effetto estintivo, associandosi, senza riserve, alla richiesta di parte avversaria; udito per li contribuenti l’Avv. Stefano Zoccarato, per delega scritta dell’Avv. Piero Borella, che ha dedotto l’integrale effetto estintivo;FATTI DI CAUSA 1.All’esito di indagini di polizia giudiziariaeseguite nel procedimento penale a carico di Germano Ceccato, legale rappresentante della Autotrasporti CECCATO Germano s.r.l., poi divenuta s.n.c., e di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emise, per gli anni 2003, 2004 e 2005, avvisi di accertamento in capo alla società (cancellata dal registro delle imprese il 31/12/2008) e, per il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., in capo ai soci, per i loro redditi partecipazione (in proporzione alle quote).

Per la riscossione frazionata dei predetti avvisi vennero poi iscritti a ruolo gli importi dovuti provvisoriamente, in pendenza di giudizio, con la conseguente notifica del l e cartelle di pagamento. 2.Tutti gli atti vennero impugnati con separati ricorsi da Ceccato Germano, Brunato Marco, e Brunato Daniela, ciascuno sia in proprio che nella qualità di ex socio della Autotrasporti Ceccato s.n.c. Dopo aver riunito i giudizi, l’adita Commissionetributaria provinciale di Trevisoli accolse, così in conclusione motivando (come trascritto nel ricorso erariale, senza contestazioni):

« La Commissione,ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entratedall'accertamento in capo a Brunato Marco e Brunato Daniela per gli anni 2003- 2004 e 2005; accoglie i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali dai soci della Autotrasporti Ceccato Germano s.n.c. essendo gli atti prodromici (avvisi di accertamento), per i due soci Brunato dichiarati illegittimi per decadenza del termine di accertamento, per il socio Ceccato Germano rideterminato inconsiderazione dell'incidenza dei costi sui maggiori ricavi accertati in capo alla società; accoglie parzialmente i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento delsocio Ceccato Germano determinando in capo alla società il maggior reddito peril 2003 in Euro 381.950,13, per il 2004 ni Euro 569.257,11, per il 2005 in Euro397.099,50 e ciò ai fini delle imposte dirette ed Irap e confermando il maggior imponibile ai fini Iva, nella percentuale pari al 20% degli importi di cui aimaggiori ricavi accertati, rispettivamente in Euro 663.223,00 ; in Euro 1.103.211,00 ed in Euro 1.121.750,00.Manda all'Ufficio per la rideterminazione del dovuto quanto ad imposte sanzionied interessi.

Vista la parziale soccombenza si ritiene di compensare le spese delgiudizio.». La CTP ha quindi pronunziato il seguente dispositivo: « La Commissione, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento in capo aBrunato Marco e Brunato Daniela per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005; accoglie i ricorsi riuniti contro le cartelle esattoriali; accoglie parzialmente iricorsi di Ceccato Germano per il 2003, 2004, 2005 determinando il maggiorreddito della società per il 2003 in E. 381.950,13, per il 2004 in E. 569.257,11 eper il 2005 in E. 397.099,50 e ciò ai soli fini delle imposte dirette ed Irap.

Respinge nel resto. Spese compensate.». Avverso la sentenza di primo grado, per i capi a sé sfavorevoli, ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, che comunque, in ottemperanza alla stessa decisione della CTP, che aveva dichiarato la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dall'accertamento nei confronti di Brunato Marco e BrunatoDaniela per gli anni di imposta 2003-2004-2005, aveva sgravato le cartelle di pagamento nn. 11320140001634947 a carico di Brunato Danielae n. 11320140001106968002 a carico di Brunato Marco. L’adita Commissione Tributaria Regionale del Veneto, conla sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, proponendo tre motivi d’impugnazione. Si sono difesi con controricorso Ceccato Germano, Brunato Daniela e Brunato Marco, in proprio e quali soci della cessata Autotrasporti Ceccato Germano s.n.c. Gli stessi controricorrenti hanno depositato nota dichiarando che si sono avvalsi della procedura didefinizione agevolata della controversia, come previsto dall’art. 1 , commi 186 e ss.,della legge n. 197 del 2022 , e dando atto di produrre c opia della domanda di definizione agevolata, con attestazione dell’A genzia d i deposito della domanda e di avvenuto pagamento del dovuto, « per ciascunaannualità dei tributi in contestazione», chiedendo pertanto che sia dichiarata l’estinzione del procedimento.

Il Procuratore Generale, nella persona del SostitutoGiuseppe Locatelli, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione agevolata. I contribuenti hanno depositato memoria, nella qualehanno nuovamente richiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per la definizione agevolata. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve rilevarsi chein udienza le parti, espressamente sollecitate dalla relazione introduttiva, hanno dato atto , senza riserve, della coincidenza tra la definizione agevolata della controversia - ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022-invocata dai contribuenti con produzione di documentazione al riguardo ( che trova peraltro riscontro , al meno con riferimento a Brunato Daniela e Brunato Marco, nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risultano diniego del beneficio né limitazioni all’effetto di quest’ultimo rispetto alla controversia) e la materia del contenderedi cui al ricorso erariale, tant’è che la stessa parte ricorrente si è associata alla richiesta delle controparti di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in conformità alle conclusioni anche del P.G., senza alcuna limitazione.

Tale dichiarazione concordedelle parti tutte - comunque quanto meno sostanzialmente abdicativa, per mancanza d’interesse, dell’intero ricorso da parte dell’Agenzia, con relativa accettazione-è conforme alla richiesta del Sostituto Procuratore Generale e determina l’estinzione del giudizio. Tanto premesso, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a caric