Cassation court dismisses tax agency appeal allowing co-obligated party to use favorable prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that rejected its tax assessment. The agency argued the tax office failed its burden of proof regarding the property's sale value, while the taxpayer relied on a final, favorable judgment obtained in a parallel lawsuit against a related co-obligated party. The court held that the taxpayer could validly invoke the prior judgment despite having independently appealed the original notice, as the final decision severed the link between the taxpayer and the original tax case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986; Art. 1306, comma 2, cod. civ.: In cases of joint tax liability, a co-obligated party may rely on a favorable final judgment obtained in a separate proceeding against another co-obligated party, even if they have independently appealed the original tax notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9784/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro ITALCEMENTI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA CRESCENZIO N.14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MARINO (MRNGPP65M07F839A), ROSAMARIA NICASTRO (NCSRMR66E51D643U), NIGRO BARBARA (NGRBBR73S44F104H). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIAn. 2250/2020 , depositata il 08/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso peril rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate ricorre, con un articolato motivo d’impugnazione, perla cassazione della sentenza n. 2250 / 2020, depositata i n data 8/10/2020, con cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l’appello erariale, quantoquello incidentale proposto d a lla contribuente ITALCEMENTI s.p.a ., per l’effetto, confermando la deci si one di primo grado , con cui la CTP di Milano av eva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 5 1 , comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l’Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale la ITALCEMENTI s.p.a. , par t e cedente , trasferiva al la controllante ITAL IMMOBILIARE s.p.a. , parte cessionaria , un compendio immobiliare,poi valorizzato dall’Ufficio sulla base del metodo OMI.
Parallelo, madistinto, contenzioso veniv a intrapreso da ITALIMMOBILIARE s.p.a. e l ’adita CTR della Lombardia , con sentenza n. 2271/2020 , rigetta ndo l'appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La decisione è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Lasocietà contribuente si è costituita depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria in ordine al valore venale del compendio immobiliare ceduto, avuto riguardo all’assoluta legittimità del criterio comparativo utilizzato.
Con istanza datata 6/9/2023 la società controricorrente ha chiesto la sollecita definizione della controversia, invocando l’ordinanza n. 4136572021, con cui questa Corte- nelle more – ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la suddetta sentenza n. 2271/2020 pronunciata dalla CTR della Lombardia , nel parallelo giudizio intentato dalla coobbligata ITALIMMOBILIARE s.p.a., decisione quest’ultima favorevole alle contribuentie divenuta definitiva. Si è , invero, in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 1306 cod.civ., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui « In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art.1306 c od .c iv ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 cod.proc.civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.» Pertanto, nel caso di specie, non v’è alcun impedimento al la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidaledopo la conclusione del giudizio di appello (Cass. n. 8816/2012).
Le spese del giudizio di legittimità s eguo no la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 7 . 0 00,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio