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Ordinanza Interlocutoria — n. 14430/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to verify tax debt repayment under Rottamazione Quater law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14430/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for suspension of proceedings to verify the outcome of the 'Rottamazione Quater' tax relief procedure. The taxpayer argued that adherence to the simplified payment plan under Law 197/2022 should prevent the enforcement of the tax assessment. The Court ruled that no obstacles exist to remand the case for verification of payments made under this specific legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, L. 197/2022; Art. 1, comma 231, L. 197/2022: The Court may suspend proceedings to verify the results of the 'Rottamazione Quater' procedure when the taxpayer has adhered to the simplified payment plan.

Parole chiave

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Rottamazione Quater tax debt suspension simplified payment plan Cassation remand tax relief procedure ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, L. 197/2022
“Rottamazione Quater”, di cui all’ art. 1, c.
Art. 1, comma 231, L. 197/2022
“Rottamazione Quater”, di cui all’ art. 1, c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9919/2022 R.G. proposto da: D'AMORE VINCENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IANNACCONE (C.F. NNCNTN79E30A509V), ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST.SALERNO n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dall’avviso di accertamento n. RE101T4008311/2008, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino relativamente all’anno di imposta 2005, notificato alla signora Vincenza D’Amore in data 30/07/2008, con il quale veniva accertato il reddito d’impresa in euro 98.346,00 a fronte di quello dichiarato di euro 45.294,00 e si determinavano le conseguenti riprese dovute per IRPEF, IVA addizionali comunale e regionale, IRAP, contributi previdenziali, comminando sanzioni per complessivi euro 33.913,00; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021, in sede di rinvio dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della ricorrente, rilevando la mancata allegazione da parte della contribuente della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione; avverso la predetta sentenza ricorreva la contribuente con unico motivo; in data 26 aprile 2024 la predetta depositava memoria, con istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, dando atto di quanto sopra nonché: -) che in forza della sentenza impugnata l’Agenzia delle Entrate- Riscossione notificava la cartella di pagamento n. 01220220000335700000, con la quale veniva intimato il pagamento di euro 82.920,82 in relazione al predetto accertamento n. RE101T400831/2008; -) di avere aderito, in data 26.3.2023, alla definizione agevolata c.d.

“Rottamazione Quater”, di cui all’ art. 1, c. 231 ss., L. 197/2022; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in €107.912,86, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub all 2), indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 3); -) che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto delle scadenze indicate dall’ADER nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 4);

Ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla concessione di un rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per