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Ordinanza — n. 14415/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a material error in a prior Cassation order regarding the non-deduction of lawyer fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14415/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order dated December 2015. The original order failed to deduct lawyer fees from the losing party, despite the procedural prerequisites for such deduction being met. The court ruled that under the Civil Procedure Code, material errors can be corrected to ensure the intended legal effect is achieved.

Regesto Legislator

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Art. 287, 23, 391 bis c.p.c.: The court may correct material errors in judicial decisions to ensure the intended legal effect is achieved, even when the error concerns the non-deduction of costs.

Parole chiave

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material error correction non-deduction of costs Civil Procedure Code judicial decision amendment lawyer fees deduction rimborso delle spese di viaggio risarcimento per errore giudiziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 23 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da: VITOLO GIUSEPPE, rappresentato e difesoproprio ex art. 86 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 16037/2010
ex multisS.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20629-2023R.G. proposto da: VITOLO GIUSEPPE, rappresentato e difesoproprio ex art. 86 cod. proc. civ. e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro SWEET TRAVEL S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindacopro tempore -intimati- avverso l’ordinanza n. 24605/2015 della CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 2.12.2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l’Avvocato Giuseppe Vitolo , difensore del Comune di Ischia nel procedimento n. RG 12536/2013 , definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune da Sweet Travel S.r.L. con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi oltread Euro 100 ,00 per esborsi ed accessori di legge , chiede la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore; considerato che, in effetti, per mero materiale errore l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multisS.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo dell ’ordinanz a della Corte di Cassazione n. 24605/2015, depositata in data 2.12.2015, dopo «liquidate» debba aggiungersi «e distratte in favore dell’Avvocato Giuseppe Vitolo», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezio