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Ordinanza — n. 14408/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for lack of constitutional motivation and inadmissible challenge to factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14408/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Meluzio's appeal against a tax court decision regarding unreported rental income. Meluzio argued the lower court ignored his evidence and failed to provide sufficient reasoning, while the tax authority maintained the original assessment was correct based on financial records. The court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was logically sound and the challenge to the factual evaluation was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 12 c.c.: The constitutional review of motivation is reduced to a minimum, admitting only absolute lack of reasons, apparent motivation, or irreconcilable contradictions, excluding mere insufficiency or challenges to factual evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility constitutional review of motivation lack of reasoning inadmissible challenge to facts Italian tax procedure pigioni incassate pagamento del canone di locazione reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.
Art. 12 c.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090
8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9672/2022 R.G. proposto da: MELUZIO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTA GAMBINO (GMBCCT75H59H703T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST.SALERNO n. 7195/2021 depositata il 11/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Giovani Meluzio impugnava l’avviso di accertamento n. TF9011003832, notificatogli in data 21 settembre 2018, con il quale L’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno accertava, per l’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 un maggior reddito di fabbricati pari ad € 60.000,00 rilevante ai fini delle imposte dirette.

2. L’atto traeva origine da un controllo eseguito a carico della impresa Repuccia Vito, ad esito del quale la Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli accertava che Giovanni Meluzio, proprietario di un immobile, sito in Eboli alla Contrada Macchione snc, lo aveva concesso in locazione al sig. Repuccia dalla data di inizio dell’attività di quest’ultimo (12/06/2012) senza un formale contratto di locazione, ad eccezione per l’anno 2014 per il quale il contratto di locazione era stato sottoscritto ma non registrato.

3. Le ragioni del contribuente non trovavano riscontro nei gradi merito.

4. Avverso la sentenza della CTR della Toscana indicata in epigrafe ricorre Giovanni Meluzio con unico motivo. Resiste l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza in relazione agli art. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992». Lamenta il ricorrente che il Giudice di secondo grado avrebbe totalmente omesso di esaminare le doglianze del contribuente e la documentazione prodotta, e precisamente: - ) l’originale del contratto preliminare del 2012 con cui è stato concesso il godimento delle unità immobiliari, e che costituisce la ragione per la quale le utenze dell’immobile erano intestate al sig.

Reppuccia anche nell’anno 2013, -) il contratto di locazione del 2014, nel quale il contribuente aveva indicato correttamente il reddito di fabbricati riveniente dal contratto d’affitto, -) la dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal Reppuccia. Sostiene il contribuente che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di valutare che il contratto di locazione era stato stipulato nel gennaio del 2014 dopo la risoluzione del contratto preliminare, che solo da tale data il sig. Reppuccia aveva provveduto ad effettuare pagamenti mediante il circuito bancario e che il ricorrente ha dichiarato al fisco il relativo canone di locazione.

2. Il motivo è infondato. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 2.1.

Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR, peraltro esaminato in dettaglio tutti gli elementi che il ricorrente afferma essere stati pretermessi, evidenziando in particolare: « - che in data 20.3.2018 il REPPUCCIA ha dichiarato alla G.D.F. di avere affittato l'immobile "già nell'anno 2012, all'inizio del mese di gennaio" e di avere pagato il fitto "fin dall'inizio dei nostri rapporti commerciali"; - che la chiarezza di tali dichiarazioni esclude che esse si potessero prestare ad equivoci, nel mentre che appaiono ben più attendibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica che quelle, che ben si prestavano ad una interessata elaborazione, fatte successivamente pervenire; -che, per contro, il dedotto contratto preliminare di compravendita non risulta registrato e, pertanto, non è nemmeno assistito da data certa; - che, peraltro, appare del tutto inverosimile che il ricorrente abbia concesso in uso l'immobile per una attività commerciale senza corrispettivo fino al 2014, laddove risulta incontestatamente dalla suddetta verifica fiscale che il Reppuccia aveva iniziato attività di ostello della gioventù già nel 2012 nell'immobile dotandolo di fornitura elettrica ed idrica e di utenza telefonica, e già nel 2013 disponeva di 4 dipendenti.» 4.

Il motivo manifesta inoltre profili di evidente inammissibilità laddove contesta, esclusivamente e nella sostanza, la valutazione delle risultanze delle prove offerte.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi